Di recente la Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i criteri di calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell’infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato

La vicenda

La Corte d’Appello di Messina aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa proposta dalla vittima di incidente stradale, dal quale erano residuati postumi permanenti nella misura del 65%, come quantificati dal consulente tecnico d’ufficio.

La vittima aveva dedotto che al momento del sinistro stava per conseguire la laurea in architettura; che anche a voler ritenere che non vi fosse prova del presumibile futuro svolgimento della professione di architetto qualora ella fosse rimasta sana, in ogni caso l’invalidità sofferta le impediva finanche lo svolgimento del lavoro domestico, ed anche questo pregiudizio era comunque un danno suscettibile di valutazione patrimoniale.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale con una motivazione illogica, omettendo di valutare alcuni fatti decisivi, rappresentati dalla gravità dei postumi dalla stessa patiti.

I giudici della Suprema Corte (ordinanza n. 9682/2020) hanno accolto il ricorso perché fondato. Ad avviso degli Ermellini, ricorreva nel caso di specie, l’ipotesi di motivazione “apparente”, ossia di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”(Sezioni Unite, n. 8053/2014).

La Corte d’appello, infatti, era chiamata a stimare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno patito da un soggetto non lavoratore al momento dell’infortunio, che aveva subito una rilevante invalidità.

Il danno da perdita della capacità lavorativa

Quando, infatti, il danno alla capacità di lavoro sia lamentato da un soggetto in atto non precettore di redditi, al giudice di merito è richiesta una duplice valutazione:

– da un lato deve stabilire se la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe verosimilmente svolto un lavoro redditizio;

– dall’altro deve stabilire se i postumi precludono o no la possibilità di svolgere in futuro un lavoro e ritrarne un reddito.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda con due motivazioni:

– la prima è che la vittima “non aveva fornito alcuna prova di contrazione dei propri redditi”;

– la seconda è che “non esiste alcuna presunzione” del fatto che “le pur gravissime lesioni” subite dall’attrice “non le avrebbero consentito di esercitare la professione di architetto, atteso che all’epoca dei fatti la stessa non era neanche laureata”.

Ambedue queste motivazioni ad avviso della Suprema Corte “si collocano al di sotto del minimo costituzionale” richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata.

In primo luogo, infatti, è impossibile pretendere da un soggetto non precettore di reddito “la prova di contrazione del proprio reddito”.

In secondo luogo, non vi è alcuna conseguenzialità logica tra l’affermazione che la vittima dell’infortunio non fosse laureata, e la conclusione che tale circostanza escludeva che negli anni a venire, la stessa avrebbe potuto svolgere la professione di architetto.

Infatti, essendo chiamato a liquidare un danno futuro, il giudice di merito non doveva accertare se la vittima fosse laureata, ma avrebbe dovuto accertare se fosse verosimile che, rimanendo sana, avrebbe conseguito la laurea.

In terzo luogo, essendo la vittima un soggetto non percettore di reddito, la Corte d’Appello non poteva limitarsi a negare l’esistenza del danno sol perché non era certo che la giovane, laddove fosse rimasta sana, avrebbe esercitato la professione di architetto.

Di contro, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se i postumi residuati all’infortunio fossero compatibili con lo svolgimento delle attività lavorative, ivi compreso il lavoro domestico, confacenti alle abilità ed al grado di istruzione della vittima.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, la quale dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:

“Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell’infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equi apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.): (a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; (b) in secondo luogo, se i postumi residuati all’infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima”.

Avv. Sabrina Caporale

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

DANNO ALLA CAPACITA’ DI GUADAGNO DERIVANTE DA SINISTRO: CRITERI CALCOLO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui