Inclusi nel bonus vacanze anche i costi di servizi accessori, purché compresi nel pacchetto; l’agevolazione è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

Il bonus vacanze previsto dal Decreto Rilancio può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. Inoltre può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.18/E. Il documento fornisce tutte le indicazioni sull’utilizzo dell’agevolazione nonché sulle modalità da seguire per beneficiarne.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. Tali strutture sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.

In particolare – chiarisce la Circolare – sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Non sono invece inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

Il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.

Il bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Pertanto, la circolare chiarisce che l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni per i quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, il Credito d’imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno – fruito nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.

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