In caso di cassazione con rinvio della sentenza penale assolutoria ai soli effetti civili, il giudice civile dovrà applicare il canone probatorio del “più probabile che non” e non quello dell’altro grado di probabilità logica e razionale

Lo ha affermato la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 15859/2019, sul ricorso proposto dalla parte civile della sentenza di assoluzione in tema di responsabilità medica per reato omissivo improprio.

La vicenda

All’esito del procedimento penale instaurato nei confronti di un medico, imputato del delitto di omicidio colposo ai danni di un paziente, il sanitario veniva assolto in primo grado, con la formula “per non aver commesso il fatto”.

La Corte d’appello di Roma, investita del gravame della sola parte civile, ritenne il medico civilmente responsabile dell’evento mortale contestatogli, condannandolo al risarcimento del danno in favore dell’appellante, da liquidarsi in separata sede.

La sentenza veniva poi cassata con rinvio dai giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione; cosicché la Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, confermava anche ai fini civili, l’insussistenza della responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio colposo.

La sentenza è stata nuovamente impugnata con ricorso per Cassazione dalla parte civile.

Con un primo motivo di ricorso, quest’ultima lamentava il difetto di motivazione in materia di accertamento del nesso di causalità nella responsabilità medica, nella parte in cui la corte territoriale aveva “ritenuto non potersi attingere, nel caso concreto, al livello di probabilità logica richiesto nel giudizio penale per affermare il nesso eziologico tra la condotta omissiva del dottore e l’evento lesivo lamentato alla parte civile, in presenza delle conclusioni dei periti d’ufficio rese nella relazione depositata nel primo grado di giudizio”.

Inoltre, a detta della parte civile, il principio per cui, in caso di cassazione su ricorso della parte civile della sentenza di assoluzione in tema di responsabilità medica per reato omissivo improprio, nel conseguente giudizio civile l’accertamento del nesso causale tra la condotta omessa e l’evento verificatosi andrebbe svolto facendo applicazione della regola di giudizio propria del giudizio penale, dovrebbe trovare applicazione solo in caso di assoluzione con formula piena, ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., ma non in caso di assoluzione con formula dubitativa, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

Il giudizio di legittimità

Al fine di chiarire la complessa questione di diritto, i giudici della Suprema Corte hanno rammentato un illuminante dictum delle Sezioni Unite penali secondo il quale “spetta alle sezioni civili della Corte il compito di fornite la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano gli effetti nei giudizi civili delle decisioni adottate in altre sedi, compresa quella penale”.

Si deve conseguentemente dubitare che la corte di Cassazione penale abbia il potere di stabilire, in sede di annullamento con rinvio al giudice civile, quali siano le regole e le forme da applicare in tale giudizio, poiché tale compito deve ritenersi demandato integralmente al giudice civile di appello, ed alla stessa corte di cassazione civile investita dell’eventuale impugnazione della decisione emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p.

Dunque, in caso di annullamento ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ci si troverebbe al cospetto “di una definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all’assetto del giudizio di rinvio la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia della Cassazione, atteso che la funzione di tale pronuncia, al di là della restituzione dell’azione civile all’organo giudiziario a cui essa naturaliter appartiene, è limitata a quella di operare un trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res iudicum deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l’interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del “fatto” e non della sua qualificazione, quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato e del suo punite, dall’altro”.

La decisione

In definitiva, i giudici della Terza Sezione hanno inteso ribadire che una volta “riassunto il processo nella sede civile, il giudice del rinvio non è affatto vincolato, nella ricostruzione del fatto, a quanto accertato dal giudice penale. (…) con conseguente libertà del giudice civile “nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione” e conseguente legittima applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” nella valutazione del nesso causale, in luogo di quello tipico del processo penale dell’alta probabilità logica.

Deve pertanto, ritenersi ammessa in sede di giudizio dinanzi alla Corte d’appello in unico grado, una eventuale diversa valutazione dell’elemento soggettivo (colpa anziché dolo) e di una eventuale, diversa qualificazione del titolo di responsabilità ascritta al danneggiante, ove i fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto di costituzione di parte civile siano gli stessi che il giudice di appello è chiamato ad esaminare.

Cosicché l’azione della parte civile è stata accolta e affermato il seguente principio di diritto: “nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. la corte di appello competente per valore, cui la Cassazione penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e probatorie proprie del processo civile, e conseguentemente adottare, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non”, e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio”.

Avv. Sabrina Caporale

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