Ricorso inammissibile se la procura rilasciata con foglio separato non consente di conseguire con “ ragionevole certezza” la riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi

È quanto di recente affermato dalla Sesta Sezione della Cassazione che ha, in via preliminare dichiarato l’inammissibilità di un ricorso, per nullità della procura ivi allegata.

Nel suo intrinseco contenuto essa risultava generica quanto all’indicazione dell’«atto» in relazione al quale essa era stata conferita e, peraltro, senza data.

Lacune queste che – a detta degli Ermellini – non potevano considerarsi neppure colmate attraverso gli elementi ricavabili dalla sua materiale confezione.

Non era stato, infatti, possibile affermare la sua “univoca afferenza” al ricorso per cassazione, dal momento che dal testo non era desumibile alcun’altra indicazione; il foglio risultava a sua volta materialmente unito, con nastro adesivo, ad un complesso cartaceo, del quale costituiva l’ultima pagina e che però risultava composto dal ricorso, con la relata di notificazione redatta dall’Ufficiale Giudiziario e dalla sentenza impugnata”.

«Proprio tale modalità di confezionamento degli atti depositati – ha affermato la Sesta Sezione – non consente di ravvisare nella specie, il presupposto della materiale congiunzione della procura «all’atto cui si riferisce» richiesto dall’art. 83, comma terzo, terzo periodo, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), perché la procura in tal modo confezionata possa considerarsi, come «apposta in calce» all’atto medesimo. Sul piano prettamente materiale la procura infatti in tal modo confezionata non può» dirsi congiunta al ricorso, ma semmai alla sentenza che immediatamente la precede.

In quest’ottica, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già chiarito che la congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l’atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica (Cass. 27/05/2009, n. 12332; 12/01/2012, n. 336) dovendosi avere riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass. 23/04/2004, n. 7731; 06/02/2018, n. 2813).

Nel caso di specie tale ragionevole certezza non poteva, tuttavia essere affermata.

La congiunzione dei tre atti con nastro adesivo a margine, eseguita nei modi descritti, poteva valere solo a dimostrare che la descritta procura, rilasciata su foglio separato, fosse stata notificata e depositata contestualmente al ricorso e alla sentenza impugnata, ma non anche a dimostrare né la specialità della procura (ossia il suo specifico riferimento al ricorso per cassazione), né il suo rilascio in data successiva alla pubblicazione della sentenza, in modo da evidenziare il rispetto dell’esigenza di specialità prevista — com’è noto — dall’art. 365 cod. proc. Civ..

La situazione prospettata, può essere al più paragonata a quella in cui la procura sia stata versata in atti, separata dal ricorso, unitamente alla sentenza impugnata, senza alcuna materiale congiunzione al primo.

Per tale ipotesi, vale quanto già affermato dale Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. n. 26338/2017 e cioè che la mancata spillatura si risolve in un vizio da equiparare a una sorta di errore materiale non ostativo alla validità della procura, sul presupposto però che sussista «la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata (specialità), nonché l’inequivocabile certezza della provenienza degli atti dalla parte ricorrente».

Ma tale certezza, come premesso non sussisteva nel caso in esame, visto il contenuto generico della procura e la mancanza di data.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.

La redazione giuridica

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