Detenzione di stupefacenti inferiore al limite di legge: escluso il reato?

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detenzione stupefacenti

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la detenzione di un quantitativo inferiore al limite stabilito con D.M., non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini della esclusione della rilevanza penale della condotta

È quanto di recente stabilito dai giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 25559/2019.

La vicenda

La Corte di appello di Perugia, aveva condannato l’imputato alla pena di otto mesi di reclusione per l’illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. Ed invero, l’imputato lamentava la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità, in quanto i Giudici di merito non avevano tenuto in considerazione che, secondo quanto emerso dal rapporto tossicologico in atti, il dato ponderale relativo al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto del tipo hashish e marijuana era inferiore a quello tabellare previsto dalla legge; da tale rilievo doveva conseguire l’applicabilità del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, e, quindi, l’irrilevanza penale della condotta.

Ma i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione hanno confermato la sentenza impugnata, ritenendola logica e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità e, “rilevando come, oltre al dato quantitativo complessivo delle sostanze stupefacenti andassero valorizzati anche la diversa natura delle sostanze (cocaina, hashish e marijuana), le modalità di occultamento delle stesse, il rinvenimento di varie buste di plastica di colore bianco con tagli circolari utilizzate per il confezionamento, la frequentazione di terzi presso l’abitazione dell’imputato”, circostanze tutte che rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi, ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Neppure coglieva nel segno la deduzione difensiva relativa al fatto che il quantitativo di droga detenuto fosse inferiore ai limiti tabellari.

Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la detenzione di un quantitativo inferiore al limite stabilito con D.M., in attuazione della nuova normativa introdotta con L. n. 49 del 2006, non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini della esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73″ (Sez.4, n. 31103 del 16/04/2008; Sez.6, n. 48434 del 20/11/2008).

Per tutti questi motivi il ricorso è stato respinto e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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