Una sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza in merito al riposo del personale socio assistenziale e alle ore spettanti
Chi si prende cura degli anziani svolge un lavoro particolarmente impegnativo, e per questo, quando si parla di riposo del personale socio assistenziale, bisogna sapere quante ore giornaliere spettano.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 24/2018.
Con questa pronuncia, la Cassazione ha specificato che il riposo del personale socio assistenziale deve consistere in 11 ore al giorno.
Per i giudici, infatti, va rispettata la previsione del d.lgs. 66/2003.
Questa stabilisce la fruibilità in modo consecutivo di 11 ore di riposo minimo giornaliero, e consecutive.
Il diritto a un riposo giornaliero di 11 ore consecutive, però, va riconosciuto anche nei confronti del personale dei settori assistenziale, sociale, sociosanitario ed educativo. Nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Laddove tale previsioni non venga rispettata, sebbene sia contenuta nel contratto nazionale di categoria, il datore di lavoro rischia una sanzione per sfruttamento della manodopera.
Nel caso di specie, il controricorrente era stato condannato per reiterata violazione della norma relativa al riposo minimo giornaliero di 11 ore dei dipendenti. Una sanzione, la sua, che era stata poi rideterminata in appello.
In Cassazione, il religioso ha fatto ricorso per il mancato riconoscimento della liceità della condotta contestata all’Associazione al servizio degli anziani “ONLUS” da parte della Direzione provinciale del lavoro di Lecco e sanzionata con l’ordinanza – ingiunzione opposta, oltre che dell’entità della sanzione applicata, ritenuta ingiustificata.
Secondo la difesa, l’art. 50 CCNL UNEBA (Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale) è molto preciso a riguardo.
Esso stabilisce il diritto di lavoratrici e lavoratori a un riposo giornaliero di 11 ore ogni ventiquattro ore, e non aveva previsto che le ore di riposo dovessero essere consecutive.
In tal modo, si lasciava intendere che la volontà delle parti contraenti fosse quella di derogare al dettato normativo generale. Questo al fine di introdurre una disciplina più rispondente alle realtà ed alle esigenze aziendali.
Ma i giudici di Cassazione hanno confermato il verdetto della Corte d’Appello in merito al riposo del personale socio assistenziale.
Essi hanno ritenuto che la mancata previsione collettiva del carattere continuativo del riposo non fosse sufficiente a concretizzare la deroga al precetto legislativo che fissa il rispetto del riposo minimo giornaliero a 11 ore continuate.
Per quanto riguarda il lavoro di badanti e colf, ha sottolineato la Cassazione, vige il d.lgs. 66/2003. Questo, recependo la delega comunitaria, ha previsto all’art. 7 la fruibilità in modo consecutivo delle 11 ore di riposo minimo giornaliero.
Ciò fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nel caso di specie, non risulta che l’articolazione oraria praticata consentisse un riposo di undici ore, seppure non continuative, nell’arco delle 24 ore.
Infatti non era stato allegato che dopo le 10 ore di intervallo ricorresse un’altra ora di riposo nell’arco delle 24 ore, utile a riportare ad 11 ore il complesso dei riposi.
La Cassazione ha accolto invece l’appello con cui il Ministero del Lavoro riteneva che la Corte d’Appello avesse adottato un criterio errato. ùVale a dire, quello di applicare una sanzione per lavoratore, graduandola tra minimo e massimo edittale a seconda del numero delle violazioni.
Gli Ermellini ritengono arbitrario il meccanismo di determinazione giudiziale della sanzione applicato dalla Corte territoriale. Ciò poiché è stato applicato in mancanza di un chiaro riferimento normativo alternativo alla quantificazione per ogni singola violazione nella versione “ratione temporis” vigente della norma.
Non solo. In merito, la Corte ha richiamato la sentenza della Consulta n. 153/2014. Quest’ultima ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 66/2003.
Inoltre, ritiene che, nel caso di specie, trovi applicazione il principio della reviviscenza normativa, con conseguente efficacia applicativa, nell’arco temporale disciplinato dall’abrogato art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003, della precedente disciplina ricavabile dal r.d.l. n. 692/23 e dalla legge n. 370/34.
A questa normativa dovrà attenersi il giudice del rinvio nel ricalcolare la sanzione nei confronti della ONLUS.
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