La Cassazione invoca l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere una controversia nata in seguito alla ripubblicazione di una notizia di cronaca nera da parte di un giornale

Quali sono i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione? In che termini sussiste l’interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di ripubblicazione?

Per la Cassazione pare ormai indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento in relazione al bilanciamento  del diritto di cronaca e il diritto all’oblio. Il primo posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, il secondo posto invece a tutela della riservatezza della persona.

La terza sezione ordinaria della Suprema Corte ha pertanto rimesso la questione al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

L’ordinanza interlocutoria (n. 28984/2018) arriva in seguito al ricorso presentato da un cittadino nei confronti di una testata giornalistica sarda.

L’uomo aveva citato in giudizio il quotidiano per un articolo relativo a un fatto di cronaca nera risalente al lontano 1982 che lo aveva visto come protagonista in quanto responsabile dell’omicidio della moglie. Per tale delitto era stato condannato e aveva espiato una condanna a 12 anni di reclusione.

L’attore lamentava che la pubblicazione dell’articolo, a tanti anni dall’episodio, aveva determinato un senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sulla sua salute. Inoltre,  aveva causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica”. Il tutto quando ormai era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società. La palese violazione del proprio diritto all’oblio gli aveva quindi  arrecato gravi danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale.

In sede di merito, tuttavia, i giudici avevano respinto le istanze dell’uomo. Per la Corte d’appello l’articolo, “senza accostamenti suggestionanti e/ o fuorvianti sottintesi”, riferiva la vicenda “in modo scarno e puntuale”. Il contesto fattuale evidenziava poi “una scelta editoriale complessa” volta, peraltro, a “sensibilizzare l’opinione pubblica su comportamenti e situazioni sempre attuali, generatrici di profonde tragedie”.

In particolare, il Giudice di secondo grado aveva evidenziato come non potesse nella specie trovare accoglimento il richiamo al diritto all’oblio.

La cronaca, infatti, se inserita in un preciso disegno editoriale, “non può mai dirsi superata”, se correttamente intesa e gestita.

“Il tempo – chiarisce la Corte territoriale – non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo”.

Da qui l’approdo della vicenda in Cassazione con i Giudici del Palazzaccio che, dopo un’attenta disamina del caso, hanno invocato l’intervento delle Sezioni Unite.

 

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