Una interessante pronuncia del Consiglio di Stato ha fatto il punto in merito alla risarcibilità della chance in quanto bene giuridico autonomo

Con la sentenza 3304/2016 il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha riconosciuto la risarcibilità della chance in quanto bene della vita.

Per i giudici la chance consiste nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, è suscettibile di autonoma tutela risarcitoria.

Nel caso di specie, tutto è nato dalla richiesta di risarcimento danni di un cittadino.

Questa è stata avanzata nei confronti dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, a causa della lesione derivante dalla mancata nomina a ricercatore universitario.

Tale mancata nomina era conseguente a una procedura concorsuale che, al contrario, aveva visto quale unico vincitore un altro concorrente.

Ora, in base al risultato del primo grado di giudizio, il TAR Toscana aveva rimesso gli atti alla Commissione esaminatrice.

Quest’ultima, aveva decretato che il ricercatore avrebbe invece meritato la nomina.

Il ricercatore, però, lamentava il fatto che il decreto di nomina citato aveva anteposto la data di decorrenza degli effetti giuridici al 1993, anno di effettivo espletamento del concorso. Mentre – obiettava –  quelli relativi al trattamento economico solo all’anno 2003, data di assunzione dell’incarico.

La questione è stata quindi sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato in nuovi termini.

Da una parte il risarcimento conseguente al mancato riconoscimento di una remunerazione economica che tenesse in considerazione il periodo “vacante” dal 1993 al 2003.

Dall’altra, la risarcibilità della chance, che nel caso di specie si sostanziava nella perdita della possibilità di accesso alle superiori qualifiche di professore associato e di professore ordinario, come possibile conseguenza della nomina a ricercatore universitario.

Su tale questione, il giudice di primo grado si era già espresso negativamente.

Egli ha ritenuto che la pretesa perdita di chanche fosse “una situazione indimostrata ed indimostrabile in quanto del tutto ipotetica ed eventuale”.

Di parere contrario è stato, invece, il Consiglio di Stato, come ben illustrato dall’approfondita analisi su questo argomento dell’Avv. Sabrina Caporale.

 

 

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