Risarcimento sinistro e cessione del credito, il ruolo del litisconsorzio necessario

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La vicenda tratta del pagamento attraverso la cessione del credito in luogo dell’adempimento ai sensi dell’art. 1198 c.c. nell’ambito di un sinistro stradale. La mancata integrazione del contraddittorio, con l’esclusione del responsabile civile, comporta la nullità della sentenza di primo grado. Un richiamo importante agli obblighi processuali in materia di risarcimento diretto e litisconsorzio necessario (Cassazione civile, sez. III, 04/09/2024, n.23797).

Il caso

La società A.C., per servizi resi nell’ambito della propria attività d’impresa, accettò in pagamento una cessione del credito in luogo dell’adempimento, in data 19 marzo 2010, per Euro 1.428,00, dal creditore nei confronti dei coobbligati al risarcimento dei danni da esso subiti in un sinistro stradale avvenuto il 24 dicembre 2009.

In particolare, il creditore, la vigilia di Natale del 2009, alla guida della propria Renault Megane, assicurata con UnipolSai, percorreva Via Nomentana in Roma, quando venne improvvisamente urtato dal Fiat Ducato assicurata con Generali Assicurazioni Spa, il cui conducente aveva omesso di concedere la dovuta precedenza.

La società AC citava dinnanzi al Giudice di Pace di Tivoli Unipol assicurazioni per ottenere la somma oggetto di cessione ed il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento (costi di patrocinio, di agenzia e danno da ritardato pagamento).

Con sentenza n. 547/2015 il Giudice di Pace dichiarava improcedibile la domanda di parte attrice nei confronti di Unipol, per carenza di legittimazione attiva e accoglieva parzialmente la domanda nei confronti del conducente del furgone Ducato con condanna di quest’ultimo al pagamento in favore di A.C. Srl dell’importo di Euro 1.428,00, oltre interessi legali dalla domanda.

Successivamente, il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice di appello, ha rigettato l’appello confermando il primo grado. La società AC si rivolge alla Corte di Cassazione.

L’intervento della Cassazione

La società lamenta che la decisione di appello sarebbe errata e in violazione dell’art. 149 CdA, secondo cui l’assicuratore del veicolo danneggiato diviene sostituto ex lege dell’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro, nonché al dettato normativo di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c., laddove avrebbe disatteso il consolidato principio secondo il quale il pagamento al cedente, eseguito dopo la notifica della cessione, non era liberatorio, così impedendo il trasferimento del credito, nei termini e nei limiti della cessione, in capo alla cessionaria.

In secondo luogo, la società espone che la cessione del credito per cui è causa ha per oggetto una quota parte del più ampio credito risarcitorio maturato dal creditore originario (il danneggiato) nei confronti del responsabile del sinistro stradale nel quale egli era rimasto coinvolto e che il diritto che essa società chiedeva di accertare nei confronti di Unipol, era una quota del medesimo risarcimento originariamente spettante al cedente del credito, il cui riconoscimento presupponeva l’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del furgone Ducato entrato in collisione con quello del danneggiato.
Ciò che comportava la necessità della partecipazione al processo del responsabile civile del sinistro, vale a dire del proprietario del furgone Ducato che aveva urtato l’auto condotta dalla vittima, non risultando integro il contraddittorio: il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado.

Questa seconda censura è fondata.

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli

Secondo la giurisprudenza, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 CdA, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale e del decisum, non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.

Nel caso in esame il contraddittorio non è stato rispettato perché non è stato coinvolto il proprietario del furgone Ducato. Correttamente, come sostenuto dalla società AC, il Giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza del Giudice di Pace.

L’accoglimento della seconda censura comporta l’assorbimento del primo motivo, con rinvio al Giudice di Pace di Tivoli.

Avv. Emanuela Foligno

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