Perdita della capacità lavorativa, nessun risarcimento senza prova concreta

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Capacità lavorativa ridotta dell'80% riconosciuta dall'Inps

La decisione tratta dell’investimento di un pedone che patisce la riduzione della capacità lavorativa specifica (carpentiere) del 33%, con conseguente diminuzione del reddito da lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato che, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, non basta la semplice riduzione stimata dal consulente tecnico. È necessario dimostrare, con documentazione concreta, una effettiva contrazione del reddito successiva all’infortunio. Senza tale prova, il danno patrimoniale non può essere liquidato (Cassazione civile, sez. III, 03/09/2024, n.23553).

La vicenda

Alle ore 10,15 del 22/11/2010, a Roma, il pedone veniva investito e attinto alla gamba sinistra dall’automobile di proprietà di una Srl e assicurata per la r.c.a. con la UnipolSai Assicurazioni. Nel procedimento di ATP il CTU quantificava l’inabilità temporanea, il danno biologico permanente (10 %) e la riduzione della capacità lavorativa specifica di carpentiere (33 %).

La somma corrisposta dall’assicurazione (euro 51.000,00) non veniva ritenuta sufficiente dalla vittima che intraprendeva azione giudiziale.

Il Tribunale di Trani (sent. 1730/2018) rigettava la domanda dichiarando congrua la somma versata dalla Unipolsai. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma, condannava Unipol assicurazioni al pagamento dell’ulteriore importo di euro 6.000,00.

La vittima impugna la decisione in Cassazione che dichiara inammissibili le censure.

L’intervento della Cassazione

In sintesi, il danneggiato lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.

Nello specifico viene contestato il passaggio della sentenza di appello ove: “Con l’appello non contesta in modo specifico il profilo della mancata valutazione degli eventi pregressi e non indica per quale motivo l’incidente del 2010 avrebbe da solo provocato la riduzione di un terzo della capacità lavorativa, e neppure se dallo stesso sia derivata una riduzione minore, ma comunque individuabile”.

In ciò, tuttavia, la vittima non tiene conto del fatto che i Giudici di merito hanno entrambi rigettato la domanda di danno patrimoniale ritenendo indimostrate la misura del reddito antecedente all’incidente e la sua successiva diminuzione. Tale statuizione viene censurata, per l’appunto, con argomenti che investono la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti, non consentite Cassazione.

Stabilire, infatti, quale sia il reddito di una persona e se esso sia diminuito in conseguenza d’un infortunio è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto, ed è di competenza dei Giudici di merito cui devono essere forniti i relativi documenti fiscali.

La capacità lavorativa specifica

Giustamente, la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la riduzione di 1/3 della capacità specifica della vittima, stimata dal CTU, avuto riguardo da un lato alla mancata valutazione della rilevanza delle fratture agli arti e delle amputazioni riportate nel 1989, 1992 e 1997, e dall’altro alla mancata prova di una perdurante disoccupazione, in epoca successiva all’incidente, nel mestiere di carpentiere o in altri analoghi.

La sentenza motiva che risulta documentato redditi per circa 20.000,00 Euro per l’anno 2010, ma non vi sono le dichiarazioni fiscali degli anni successivi, essendosi la vittima limitata a produrre un estratto conto previdenziale dell’INPS in data 3.10.2018, dal quale risulta il mancato versamento di contributi per prestazioni lavorative successive al 2010.

Questo significa che il danno alla capacità lavorativa della vittima, di 35 anni all’epoca del fatto, non risulta provato né quanto all’entità (attese le patologie pregresse e la contenuta entità del danno biologico permanente) né quanto al suo perdurare, tanto più che l’infortunato non ha neppure allegato come si sarebbe sostentato in epoca successiva.

Il danno da perdita della capacità lavorativa

Al riguardo la S.C. dà continuità, e richiama il principio (Cass. 15737/18):”il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica e il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c.“.

Applicando tale principio (come ha fatto correttamente il Giudice di appello), non sono individuabili né la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica né l’effettiva riduzione dei guadagni.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il danno alla capacità lavorativa specifica deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, e attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione dì altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

Quanto deciso in appello, pertanto, è congruo e completo.

Avv. Emanuela Foligno

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