Esclusa la responsabilità datoriale per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni di un lavoratore che aveva riportato lesioni a causa di un incidente occorso mentre manovrava una gru idraulica

Il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l’imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 36463/2020 pronunciandosi sul ricorso del legale rappresentante di una ditta  di gestione di cantieri accusato dell’infortunio di un lavoratore.

Il danneggiato, mediante una gru idraulica, stava eseguendo la traslazione, da un pontone allo specchio acqueo adiacente, di un palo in plastica lungo 5 mt. e avente diametro di 30 cm., che era stato imbracato con una fune a catena; il palo veniva sollevato in verticale ma, a un tratto, si sfilava e cadeva addosso alla cabina di guida; l’urto provocava lesioni al lavoratore, nonostante questi indossasse l’elmetto di protezione.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto decisivo il transito, in prossimità del pontone, di un natante di servizio della ditta facente capo all’imputato, che avrebbe costretto la parte lesa ad adottare una manovra non corretta per lo spostamento del palo, trovandosi ridotto lo spazio di manovra: su tale peculiare condizione lavorativa la persona offesa non aveva ricevuto adeguata formazione, salvo quella di terminare i lavori nel minor tempo possibile. Il contributo causale del lavoratore nell’incidente veniva stimato nel 50%.

La Corte di appello, dopo avere escluso che la condotta del danneggiato integrasse una fattispecie di comportamento abnorme, aveva evidenziato che vi era comunque la prova che l’impianto idraulico del braccio di sollevamento era intriso di olio e aveva confermato che il transito dell’imbarcazione di servizio aveva ostacolato la manovra di sollevamento, costringendo l’uomo a una manovra pericolosa, l’unica concretamente possibile.

La persona offesa aveva così assunto un rischio che l’imputato non aveva previsto, dovuto alle condizioni di interferenza e di cattivo funzionamento del macchinario che avevano determinato l’incidente: condizioni rispetto alle quali il lavoratore non poteva autonomamente sospendere il lavoro, senza una previa indicazione in tal senso da parte del datore. Anche il difettoso funzionamento della gru, segnalato e noto all’impresa, non poteva essere gestito dalla persona offesa.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente, dopo avere ricordato che il Tribunale aveva escluso la rilevanza causale della presenza di olio a causa di una perdita dalla gru, sottolineava che, nell’appellare la sentenza di primo grado, egli aveva posto all’attenzione della Corte il fatto che egli non poteva avere disposto l’affiancamento dell’imbarcazione al pontone (indicato come causa dell’infortunio) in quanto non era presente in cantiere; e che il lavoratore, quale caposquadra e preposto di fatto, era nelle condizioni di interrompere l’attività lavorativa in presenza della situazione di pericolo, ed anzi avrebbe fatto ormeggiare l’imbarcazione di servizio a fianco del motopontone ove egli operava, così da determinare l’ostruzione dello spazio per la manovra di traslazione del palo. A fronte di tali lagnanze, a detta del datore, il Giudice di secondo grado si era limitato ad escludere l’abnormità del comportamento della persona offesa e a ripetere che quest’ultima non era nelle condizioni di interrompere autonomamente l’attività lavorativa, senza in alcun modo considerare quanto evidenziato nell’atto d’appello in ordine alla sua qualità di preposto. Perciò la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata affetta da nullità, non essendosi confrontata con i motivi rassegnati nell’atto d’appello.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte.

Dal Palazzaccio hanno infatti evidenziato come la Corte di merito, pur dando atto della manovra scorretta da parte del lavoratore nel sollevare il palo, asseriva unicamente, senza ulteriori spiegazioni, che le condizioni di pericolo collegate alla presenza del natante dovessero essere inquadrate dal datore in una procedura di sicurezza, che egli non aveva previsto e che pertanto la parte offesa non era in condizioni di attuare. Il tutto senza fornire alcun chiarimento in ordine alle ragioni della presenza dell’imbarcazione e degli spostamenti della stessa e, soprattutto, di chi li aveva disposti.

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