Il pregiudizio del rischio di recidiva sofferto dal portatore del batterio va valutato quale aspetto del complessivo danno biologico subito

“Il rischio di recidiva relativo a un’infezione potenzialmente mortale non costituisce fonte di un autonomo danno biologico, il pregiudizio sofferto dal portatore del batterio va valutato quale aspetto del complessivo danno biologico subito dalla vittima”.

In tali termini si è espressa la Suprema Corte nella interessante decisione in commento (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2762 del 31 gennaio 2019).

Una donna, vittima di un sinistro stradale, manifesta a una gamba sintomi da sindrome compartimentale che viene trattata con un ritardo di 10 giorni tramite intervento chirurgico.

Nel periodo post-operatorio viene omessa la somministrazione della necessaria terapia antibiotica e la paziente contrae un’infezione osteomielitica.

Ne seguiva una odissea di ricoveri e interventi chirurgici che culminavano nell’amputazione parziale della gamba. Tuttavia, le cure somministrate non debellano l’infezione batterica che determina un rischio di recidiva con esito potenzialmente letale nel 10% dei casi.

La danneggiata radicava giudizio di merito in danno dei Sanitari e della Struttura e le veniva liquidato l’importo di euro 359.890,00 a titolo di inabilità temporanea ed euro 152.094,00, comprensivo di personalizzazione, a titolo di invalidità permanente per l’amputazione dell’arto.

Inoltre, sulla somma dei due importi, veniva applicato un ulteriore incremento del 10% a titolo di ristoro per la modificazione peggiorativa della qualità della vita legata al rischio di recidiva.

La danneggiata ricorre in Cassazione lamentando la mancata considerazione da parte del Giudice di merito del danno derivante dalla condizione di portatore di un batterio ineradicabile, che potrebbe sfociare in futuro in infezione mortale.

Secondo la paziente, la condizione di portatore di un batterio determinerebbe una modificazione peggiorativa della qualità della vita, in considerazione dei costanti controlli medici volti a verificare lo stato di salute e un continuo stato d’ansia legato alla consapevolezza che l’infezione potrebbe nuovamente scatenarsi, con il rischio di un esito letale.

Gli Ermellini respingono le doglianze della donna e osservano che  la liquidazione del danno avvenuta nel  giudizio di merito non presenta carenze risarcitorie.

Il pregiudizio alla salute racchiude tutti i profili relazionali, estetici ed esistenziali provocati dalla lesione all’integrità psico-fisica e di tali specifiche ripercussioni tengono conto le tabelle, potendo il Giudice procedere alla personalizzazione a fronte di circostanze specifiche ed eccezionali.

A tali principi si è correttamente attenuta la  Corte territoriale che ha apprezzato in termini di personalizzazione la importante modificazione peggiorativa della vita quotidiana della vittima provocata dalla condizione di portatore del batterio.

La pretesa di vedersi attribuita una somma per il ristoro del danno da rischio recidiva si risolverebbe, secondo il Collegio, in una questione puramente nominalistica.

Difatti sono stati apprezzati i riflessi del rischio di recidiva e al riguardo la Corte territoriale ha escluso che il rischio recidiva integri un autonomo danno biologico, ma ne ha comunque riconosciuto la natura di pregiudizio risarcibile ritenendolo un evento idoneo ad incidere, in termini di una più accentuata sofferenza interiore sulla prosecuzione del percorso esistenziale della vittima.

Non vi sono state, quindi, secondo gli Ermellini carenze risarcitorie e  il danno risulta correttamente liquidato in tutti i suoi aspetti, ivi compresa la personalizzazione applicata, che viene ritenuta adeguata.

Condivisibile e lineare la decisione qui a commento che ha confermato la corretta e giusta liquidazione al danno da infezione nosocomiale patito dalla paziente, con particolare riferimento alla personalizzazione e al rischio da recidiva, utilizzando il criterio della personalizzazione.

Difatti è stata personalizzata l’invalidità permanente per l’amputazione dell’arto ed applicato un ulteriore incremento del 10% per la modificazione peggiorativa della qualità della vita legata al rischio di recidiva.

 Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Feto nato morto: perdita di rapporto parentale o perdita di chance?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui