Integra l’inosservanza dell’obbligo di precedenza l’occupare anche in minima parte la carreggiata su cui procede il veicolo favorito, essendo solo necessario che sorga il pericolo di interferenza delle traiettorie

La vicenda trae origine da un sinistro stradale e viene trattata dal Tribunale di Spoleto (Tribunale Spoleto, sentenza n. 544 del 2 ottobre 2020).

L’attore deduce che mentre si trovava alla guida del proprio automezzo Suzuki, l’autoveicolo Toyota  si immetteva sulla strada principale  senza concedere la precedenza.

A causa di ciò la Suzuki frenava bruscamente per evitare l’impatto e finiva fuori strada causando gravi lesioni al conducente che vengono quantificate nell’importo di euro 50.000,00.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione della Toyota che contesta la dinamica del sinistro ed eccepisce che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi alla Suzuki.

Inoltre l’Assicurazione evidenzia che, in mancanza di urto tra i veicoli, non può ritenersi operante la presunzione di corresponsabilità degli autoveicoli nella causazione del sinistro, prevista dall’art. 2054, c. 2, c.c.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale, prove testimoniali e CTU Medico-legale sulla persona dell’attore.

In punto di responsabilità la circostanza che la Toyota non concedeva la precedenza alla Suzuki è stata confermata dalle prove testimoniali.

Al riguardo il Tribunale osserva che per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente occupare anche in minima parte la carreggiata su cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un eventuale concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediante manovre più o meno agevoli e per deviare verso la parte di strada non ancora libera.

La giurisprudenza della Cassazione è univoca nell’affermare che la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti volendo intendere che, nei crocevia e in tutte le situazioni in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza.

La norma contenuta nell’art. 145 c.d.s. impone a tutti i conducenti che si approssimano all’area di incrocio un obbligo di prudenza massimo che rappresenta un quid pluris rispetto all’obbligo di non costituire pericolo per la circolazione di cui al disposto dell’art. 140 c.d.s.

Infatti, l’obbligo di prudenza è soddisfatto solo da quei conducenti che, in zona del crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e di cautela, giustificato proprio dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica.

E’ evidente che il conducente del  veicolo Toyota ha violatole regole di prudenza immettendosi nella strada senza ponderare adeguatamente la velocità del veicolo condotto dall’attore.

L’attore, infatti, si è visto costretto, come confermato dalla deposizione testimoniale e dalla rilevazione del sinistro eseguita dai Carabinieri intervenuti, a frenare bruscamente in ragione della manovra eseguita imprudentemente dal convenuto.

Non si può discorrere di precedenza di fatto.

La precedenza di fatto sussiste solo nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente che sopraggiunge, cui spetta la precedenza, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza o rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza dell’incrocio, o addirittura fermarsi.

La precedenza di fatto può ritenersi legittimamente esercitata solo quando il conducente sfavorito si presenti nell’area di incrocio o di svolta con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità del veicolo Toyota, ma non in via esclusiva.

Sebbene non sia avvenuto lo scontro tra i due veicoli, viene ritenuto che l’attore abbia concorso a determinare la fuori uscita della propria autovettura dalla carreggiata.

Dalle rilevazioni eseguite dai Carabinieri si evince che il veicolo Suzuki condotto dall’attore viaggiava a una velocità non moderata e che, anche a causa del fondo stradale bagnato, l’attore perdeva il controllo del mezzo.

Ne consegue che se l’attore avesse tenuto una velocità moderata e conforme ai limiti di legge e allo stato dei luoghi, sarebbe stato in grado, dopo aver avvistato l’autoveicolo del convenuto, di arrestare la propria marcia e di scongiurare la fuoriuscita del proprio autoveicolo dalla carreggiata.

Nella condotta imprudente di guida dell’attore si ravvisa, pertanto, un fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno che assume, in base al richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., rilievo ai sensi dell’art. 1227, c. 1, c.c.

In capo all’attore viene stimata la corresponsabilità nella misura di 1/3 e, invece, preponderante nella misura di 2/3 la condotta del conducente della Toyota.

Conseguentemente, sulla determinazione del quantum risarcibile in favore dell’attore per le lesioni subite, la liquidazione viene ridotta della quota di 1/3.

Avv. Emanuela Foligno

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