I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un conducente risultato positivo all’alcoltest perché nel verbale di contravvenzione non si faceva menzione della taratura, omologazione e del buon funzionamento dell’apparecchio (cd. etilometro)

Aveva, inizialmente, proposto ricorso al Giudice di Pace di Roma e poi al Tribunale, per contestare il verbale di accertamento della Polstrada con cui gli era stata contestata la violazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), in quanto risultato positivo all’alcoltest.

Ma in entrambi i gradi di giudizio, il ricorso veniva respinto.

Secondo il conducente, però, entrambe le sentenze erano infondate, stante l’inattendibilità dell’alcoltest col quale era stato effettuato l’accertamento.

A detta del ricorrente, infatti, il controllo era illegittimo, poiché effettuato in assenza delle indicazioni relative alle verifiche del CSRPAD, nonché per il mancato riscontro dell’avvenuta taratura annuale, il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell’apparecchio di rilevazione (c.d. etilometro).

I giudici di merito, inoltre, avrebbero errato nell’affermare che l’onere della prova relativo all’inattendibilità delle misurazioni effettuate per accertare il tasso alcolemico, la necessaria verifica del valido compimento delle preventive operazioni di omologazione e taratura dell’apparecchio, fossero a carico del ricorrente.

Il ricorso per Cassazione

Gli Ermellini ricordano che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sull’Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

All’opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull’esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell’illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).

L’onere della prova

Detto in altri termini, in capo alla P.A. incombe sia l’assolvimento della prova relativa alla legittimità dell’accertamento, presupposto dal provvedimento contenente la sanzione amministrativa sotto il profilo dell’osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell’atto finale che consente la valida conoscenza di tale provvedimento (applicativo della sanzione) alla parte che ne è destinataria.

Quanto al caso in esame, i giudici della Cassazione hanno ritenuto non condivisibile la ricostruzione operata dal Tribunale capitolino e, pertanto, coglie nel segno la censura in esame dedotta dal ricorrente.

Specifiche in materia di etilometro

Il riferimento normativo è il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, dedicato, per l’appunto, alla “guida sotto l’influenza dell’alcool”.

Ebbene, dai commi 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che: a) gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5); b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6); c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in sostanza, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell’etilometro e con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso (comma 8).
A ciò va aggiunto che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell’apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall’apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti.

Inoltre, i singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove (secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero della sanità), in particolare, a quelle di taratura dello zero e di calibrazione che non possono, certo, essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti.

È, poi, importante mettere in risalto come, a tal riguardo, l’art. 3, comma 8 dello stesso decreto (intitolato “Verifica di buon funzionamento”) stabilisce che: La verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare:  la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; la verifica della giusta calibratura.

Pertanto, l’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere – come prospettato dal ricorrente ed invece escluso dal giudice di appello – dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, quali, in particolare, l’attestazione del “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.

Il verbale di accertamento dell’alcoltest

Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere – anche per garantire l’effettività della trasparenza dell’attività compiuta dai pubblici ufficiali – l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.

Ed è indubbio che l’onere della prova circa il completo assolvimento dell’espletamento di tale attività preventiva, sia in capo alla Pubblica Amministrazione.

Dunque, ricorso del conducente accolto e sentenza impugnata, cassata.

La redazione giuridica

 

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