Capita molto spesso di fare confusione tra ritiro e revoca della patente. Ma questa volta a confondere i due termini è stato un tribunale italiano. La Cassazione ha spiegato l’errore 

Un uomo aveva impugnato davanti al Giudice di Pace l’ordinanza del Prefetto che, ai sensi dell’art. 219 C.d.S., gli aveva la patente di guida per la violazione del codice della strada, lamentando che il provvedimento di revoca era stato adottato o comunque notificato oltre il termine di 15 giorni ivi previsto, o comunque oltre il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2

L’opposizione fu respinta dal giudice di primo grado, ma accolta in appello.

Ed invero, il Tribunale aveva motivato la sua decisione rilevando che la legge non prevede un termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente di guida, ma che in realtà il momento in cui tale notifica è effettuata incide sul diritto dell’interessato ad ottenere una nuova abilitazione alla guida, la quale può per legge conseguire solo dopo che siano trascorsi due anni dalla definitività del provvedimento di revoca.
Non è pensabile, infatti– si legge nella sentenza d’appello – che la PA possa emettere un provvedimento e non notificarlo, a sua discrezione, facendo da tale omessa notifica conseguire effetti negativi per la situazione giuridica del cittadino”.
A sostegno di tale conclusione il giudice dell’appello aveva fatto espresso richiamo ad un recente arresto giurisprudenziale (Corte di Cassazione n. 10666 del 2006), che ha ritenuto che la notificazione dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 218 C.d.S., comma 2, deve essere eseguita immediatamente “dopo la sua adozione ed è comunque sottoposta al rispetto del termine stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 2”.
Così facendo revocava, l’ordinanza opposta dal conducente, per essergli stata notificata soltanto dopo cinque mesi dalla data della sua emissione.
Ma né la Prefettura né il Ministero dell’Interno erano d’accordo con tale decisione; cosicché la vicenda finiva in Cassazione.

Questioni preliminari

In via preliminare, i giudici Ermellini hanno dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, atteso che l’art. 219 C.d.S., comma 1, attribuisce esclusivamente al Prefetto il potere di emettere sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Il suddetto organo è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato quando si controverta di revoca della patente di guida, (Cass. n. 10666 del 2006; Cass. n. 16990 del 2004).
Ma nella sostanza il ricorso era fondato.
Ed invero, come premesso, il Tribunale aveva revocato l’ordinanza di revoca della patente opposta dall’interessato sul presupposto che, sebbene la legge non preveda alcun termine specifico per la notifica, è pur vero che essa deve avvenire entro un “termine ragionevole”; e, invece, nel caso in esame, si era verificato un grave pregiudizio per il ricorrente, al quale era stata ritirata la patente di guida, all’atto di contestazione della violazione, e per circa sette mesi ne era rimasto privo, senza neppure avere un provvedimento formale da poter contestare, e ottenere una nuova abilitazione alla guida, conseguibile ai sensi dell’art. 219 C.d.S., comma 3 bis, solo dopo che siano trascorsi due anni dalla definitività del provvedimento di revoca.

Ritiro o revoca della patente?

Un simile ragionamento a detta degli Ermellini, non è condivisibile in quanto sovrappone e confonde due misure amministrative diverse: quella del ritiro della patente e quella della sanzione accessoria della revoca della patente.
La prima, ad opera dell’agente che accerta la violazione, previsto e disciplinato dall’art. 216 C.d.S., ha natura cautelare, in quanto volta ad evitare il ripetersi di violazioni da parte di colui che è ritenuto responsabile di infrazioni particolarmente gravi e pericolose per l’incolumità altrui; la seconda che, invece, ha natura propria di sanzione ed è prevista dal successivo art. 219.
Si tratta, a ben vedere, di due provvedimenti diversi ed autonomamente impugnabili.
Non era perciò, corretta la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la notifica dell’ordinanza di revoca effettuata oltre cinque mesi dalla sua emissione, avesse pregiudicato la posizione dell’interessato in quanto già privato della patente di guida.

L’errore del giudice di merito

Ed invero, tale effetto è direttamente riconducibile all’autonoma misura del ritiro del titolo da parte dell’agente accertatore. In altre parole il giudice dell’appello avrebbe fatto confusione tra i due termini: ritiro e revoca; e avrebbe ricollegato il pregiudizio da notifica tardiva dell’uno all’altro.
Al contrario, concludono i giudici della Cassazione, se correttamente tenuti distinti i due atti, e dunque una volta svincolati gli effetti della revoca da quelli della misura del ritiro, il tribunale avrebbe potuto convenire sul non ritenere affatto pregiudizievole per l’interessato il fatto che la notifica dell’ordinanza di revoca, fosse stata effettuata solo dopo cinque mesi dalla sua adozione, “non essendo configurabile un interesse del sanzionato ad una immediata notifica del provvedimento di revoca della patente, per il cui adempimento la legge infatti non prevede alcun termine”.
Il motivo di ricorso è stato perciò, accolto e la sentenza impugnata cassata.

La redazione giuridica

 
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