La proposta di legge esclude il rito abbreviato per le ipotesi di reato punite con l’ergastolo. Ecco cosa c’è da sapere.

Con l’approvazione alla Camera di una proposta di legge, viene escluso il rito abbreviato per le ipotesi di reato punibili con l’ergastolo.

In questo modo, il rito abbreviato potrebbe presto sparire per queste ipotesi delittuose.

Con una modifica dell’articolo 438 del codice di procedura penale, il testo prevede ex nuovo comma 1-bis che “non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo”.

Ma non è tutto.

Infatti, secondo il nuovo comma 5-ter, “nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all’individuazione di un reato diverso allo stato degli atti”.

Il testo in questione, inoltre, aggiunge un punto importante. Se la richiesta di rito abbreviato è stata dichiarata inammissibile ai sensi del nuovo comma 1-bis, il giudice che all’esito del dibattimento ritiene invece che per il fatto accertato il giudizio abbreviato sia ammissibile, applica la riduzione di pena. Il tutto ai sensi del secondo comma dell’articolo 442.

Inoltre, la proposta di legge approvata alla Camera prevede anche l’introduzione di un nuovo comma 2-bis all’articolo 429 c.p.p..

Questo avrà, come conseguenza della previsione principale che l’ha ispirata, che se si procede per un delitto punito con l’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione che rende ammissibile il giudizio abbreviato, nel decreto va inserito anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore della legge, questa sarà emanata se la proposta verrà definitivamente approvata. Pertanto, non interessa i provvedimenti attualmente in corso.

 

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