Rottura del legamento anteriore e mancata produzione in giudizio de CD della Risonanza Magnetica (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2022, n.25604).
Rottura del legamento crociato anteriore del pedone investito che chiede un risarcimento di oltre trentamila euro.
La particolare decisione tratta della mancata produzione da parte del danneggiato del CD contenente le immagini della Risonanza Magnetica – riguardanti il lamentato danno da rottura del legamento – e della “tardiva” richiesta in tal senso da parte del C.T.U.
Il danneggiato citava a giudizio l’Assicurazione e il proprietario del veicolo chiedendo il risarcimento dei danni subiti nel sinistro, allorché, mentre percorreva a piedi una via cittadina era stato investito dal veicolo di proprietà del convenuto.
L’attore quantificava la sua domanda in Euro 36.646,50, oltre interessi e rivalutazione, così già detratto l’acconto di Euro 16.000,00 in precedenza versato dalla società assicuratrice convenuta e trattenuto a titolo di acconto.
Il Tribunale di Busto Arsizio, preso atto che la controversia riguardava solo il quantum, non essendo stata contestata la responsabilità del sinistro, quantificava il danno subito dall’attore in Euro 14.152,55 e, tenuto conto che l’Assicurazione aveva corrisposto, ante causa, l’importo di Euro 16.000,00, dichiarava il proprietario del veicolo responsabile del danno patito dall’attore nell’incidente stradale, rigettava la residua domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.
Il pedone propone gravame eccependo l’errata ricostruzione degli elementi di fatto compiuta in primo grado e l’errata valutazione della relazione peritale e della documentazione medica prodotta in atti.
La Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione, confermando di conseguenza la sentenza impugnata, e condannava il danneggiato alle spese del grado.
La vicenda approda in Cassazione.
Il ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. – artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, e nullità della CTU.
Il ricorrente, in sostanza, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal C.T.U. e volta ad acquisire il CD della Risonanza Magnetica, con il relativo referto medico, sebbene esso fosse indicato nel “racconto anamnestico presente in cartella clinica prodotta in atti”, e rigettato, altresì, l’istanza dell’attore tesa alla revoca dell’ordinanza con cui era stata dichiarata detta inammissibilità.
Secondo il ricorrente, la Corte di rnerito, nel confermare che il CD, contenente le immagini della Risonanza Magnetica, rientrava tra i documenti che lo stesso danneggiato avrebbe dovuto depositare nel rispetto dei termini di legge, avrebbe “illegittimamente impedito la formazione di una CTU avente una effettiva valenza probatoria in giudizio, inficiandola di nullità”.
La doglianza è infondata.
Il Giudice d’Appello, dopo aver precisato che il CD in questione non risultava essere stato depositato dall’attore né con l’atto introduttivo, né con le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la richiesta del C.T.U. (poi reiterata sostanzialmente dall’attore) di produzione di tale CD nel corso delle operazioni peritali, trattandosi, peraltro, di documentazione pacificamente nella disponibilità dello stesso attore.
In particolare, sui poteri del CTU, il Giudice d’appello ha evidenziato tre orientamenti giurisprudenziali e ha espressamente affermato che il CD della Risonanza Magnetica di cui il CTU, e poi la stessa parte attrice, avevano chiesto l’autorizzazione all’acquisizione ineriva “senza dubbio ad un fatto costitutivo della domanda avanzata.” e che il C.T.U. aveva comunque accertato che la lamentata rottura del legamento crociato al ginocchio sinistro risultava, comunque/successiva e indipendente rispetto al sinistro per cui è causa.
Gli Ermellini evidenziano il recente intervento delle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 3086 dell’1/02/2022, hanno affermato che, in materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio, il Consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, possa acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del Consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Tuttavia, hanno precisato le Sezioni Unite, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
Ebbene, è evidente che l’acquisizione della RNM del ginocchio del danneggiato, fosse diretta a provare la sussistenza, oltre che del danno alla mano, anche del diverso danno del ginocchio e, soprattutto, a dimostrare la sussistenza di un eventuale nesso causale tra l’evento lesivo e la lamentata rottura del legamento crociato anteriore e che, quindi, tale CD fosse diretto a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.
Conseguentemente, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme e dei principi inerenti l’attività dei CTU.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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