Deceduto sul lavoro per caduta in una buca del cantiere (Corte Appello Catanzaro, sez. lav., 26/07/2022, n.968).
Deceduto sul lavoro l’operaio per caduta in una buca del cantiere.
Il Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro, decidendo sul giudizio introdotto dagli eredi dell’operaio deceduto, accoglieva parzialmente la domanda e accertata la responsabilità datoriale liquidava: a) E 294.201,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale; b) E 284.394,30 alle figlie, per ciascuna delle due, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale; c) E 294.201,00 all’altra figlia a titolo di danno da perdita del rapporto parentale; rigettava tutte le altre domande; compensava per il 50% le spese di lite.
Le ricorrenti hanno richiesto di condannare i convenuti al ristoro del danno morale iure proprio patito in conseguenza della lesione del rapporto di parentela del congiunto deceduto sul lavoro.
Osservava il Tribunale che rispetto a tale domanda è del tutto irrilevante, l’avvenuta erogazione di rendita da parte dell’Inail, in considerazione del diverso titolo giustificativo del beneficio. Ciò posto, i convenuti sono responsabili per la determinazione dell’evento lesivo mortale per non aver adottato tutte le misure atte a tutelare l’integrità del lavoratore, per omissione colposa.
Con la sentenza penale di condanna del Tribunale di Crotone, poi confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro e divenuta irrevocabile, sono stati condannati i titolari dell’impresa per violazione delle disposizioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione delle opere nel cantiere, in particolare dell’ordine di sospensione dei lavori per il pericolo aggravato dalle abbondanti piogge.
Nei confronti degli altri ricorrenti, invece, già assolti in sede penale per non avere commesso il fatto, la domanda viene rigettata.
Viene rammentato che ‘l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro’.
Ed ancora, risulta provato anche il nesso causale fra l’attività concretamente espletata dal lavoratore deceduto sul lavoro e la morte dello stesso : pacifico che il decesso, proprio per la natura e le modalità di caduta nella buca, sia la conseguenza immediata e diretta dell’attività lavorativa espletata nel cantiere.
Le somme liquidate sono comprensive del c.d. danno morale, ricompreso nella quantificazione operata anche e sulla base di quanto chiarito da Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, secondo cui ‘il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
La decisione è gravata d’appello e viene dedotta errata esclusione di responsabilità in capo alla società committente dei lavori di cantiere e al geometra.
La censura non è fondata. Non può essere estesa alla committente e al geometra alcuna responsabilità per il sinistro.
I lavori di scavo nell’esecuzione dei quali è avvenuto il lavoratore è deceduto sul lavoro sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice nonostante il geometra, incaricato dalla committente della direzione dei lavori, avesse disposto la sospensione degli stessi per ragioni di sicurezza. La circostanza della sospensione disposta dal geometra con apposito verbale notificato anche alla ditta appaltatrice, è ammessa dagli stessi appellanti e, del resto, è riportata in sentenza e, sul punto, non v’è appello.
Ed allora, la verifica circa la sussistenza delle carenze organizzative e di vigilanza che, secondo gli appellanti, la società avrebbe posto in essere rispetto al proprio contraente, è superflua, perché la ditta appaltatrice, con il proprio comportamento abnorme – ossia l’esecuzione dei lavori nonostante le condizioni di pericolo accertate dalla committente ed il divieto di proseguire i lavori, proveniente da questa; – ha interrotto il nesso causale tra l’eventuale propria condotta colposa e l’evento.
La presenza sul cantiere il giorno del sinistro del lavoratore deceduto sul lavoro, non era voluta dalla committente e, se l’appaltatrice avesse osservato il divieto, il fatto lesivo non si sarebbe verificato.
In altri termini, la violazione del divieto di esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice è da solo sufficiente a determinare il fatto illecito verificatosi ai danni del lavoratore, e tanto esclude il concorso di colpa degli appellati nella causazione dell’evento.
Conclusivamente la Corte, rigetta l’appello principale e, previo assorbimento di quello incidentale, conferma la gravata sentenza.
Avv. Emanuela Foligno
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