Colluttazione e lesione all’udito permanente (Corte Appello Torino, sez. III, 27/07/2022, n.857).

Colluttazione e lesione all’udito con danno permanente stimato nel 2%.

Il danneggiato conveniva avanti al Tribunale di Torino il danneggiante per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti e quantificati in euro 11.941,24, in seguito alle lesioni riportate in occasione di una lite occorsa il 28.6.2017.

Il convenuto negava ogni addebito, in particolare allegava l’assenza di prova del pugno sferrato all’orecchio sinistro e che quindi difetterebbe la prova del nesso causale tra colluttazione e lesione all’udito lamentata dall’attore.

Il Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 27.7.2021, accertava che:

– era pacifico che, senza possibilità di attribuire all’uno o all’altro l’iniziativa dell’aggressione, le due parti vennero alle mani, insultandosi e aggredendosi reciprocamente sino a rotolare a terra;

– la CTU medico-legale, condivisa dalle parti, ha accertato il nesso causale tra percosse e trauma in regione auricolotemporale con commozione cocleolabirintica, trauma dal quale sono esitati postumi permanenti e obiettivabili del 2,5 %, inabilità temporanea di 30 gg. al 25%; postumi che “non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita, ma incidono sullo svolgimento dell’attività professionale di musicista”;

– non può dubitarsi della responsabilità del convenuto nella determinazione delle lesioni riscontrate a carico dell’attore e derivanti dalla colluttazione e lesione all’udito: la circostanza che nessuno dei testi vide il convenuto concretamente sferrare un pugno all’orecchio sinistro del danneggiato non toglie che lo stesso possa essere sfuggito nel parapiglia (quando le parti versavano in posizione eretta o mentre si rotolavano a terra); il nesso causale tra agire del convenuto e commozione cocleolabirintica accertata dal CTU, trova conferma fattuale nella collocazione sul lato sinistro delle lesioni immediatamente evidenziate a carico dell’attore e nella comunicazione di fastidi all’orecchio sinistro riferiti nel corso dell’accesso al P.S. del 28.6.2017.

Il danno veniva liquidato in complessivi euro € 5.939,67, comprensivo della personalizzazione massima e veniva così motivato: “ Nel caso di specie, il calo dell’udito per l’attore, musicista (compositore e orchestrale) professionista, rappresenta un caso di scuola di ricorrenza dell’aumento risarcitorio per personalizzazione. La circostanza che l’attore, anche nell’immediatezza del trauma e all’attualità, abbia continuato l’attività concertistica all’estero non toglie che detta attività in futuro sarà più faticosa.”

Il soccombente propone appello.

Con un primo motivo censura l’accertamento del fatto fonte di responsabilità, negando di aver colpito l’appellato con un pugno all’orecchio sinistro pur affermando di essere stato colpito dall’appellato, di essersi difeso come meglio ha potuto e non contestando di aver in qualche modo colpito il danneggiato.

Allega che le forze dell’ordine intervenute ed i testi escussi riferivano che entrambi si erano vicendevolmente colpiti, ma che nessun testimone avrebbe confermato che l’appellante abbia sferrato un pugno nei confronti del danneggiato.: da qui ne deduce che non sarebbe possibile dedurre presuntivamente la riconducibilità della lesione lamentata  per il solo fatto che tra i due soggetti si sia svolta una colluttazione.

Con un secondo motivo l’appellante censura l’accertamento del nesso causale, posto che, nonostante il CTU abbia riferito quale diagnosi medicolegale “Postumi di trauma cranico, con commozione cocleolabirintica a sinistra, da percosse in regione auricolare sinistra e che dalla documentazione medica risulterebbe che il periziando riportò un trauma cranico, con una commozione cocleolabirintica a sinistra, alcuna diagnosi di trauma cranico sarebbe stata mai stata fornita dall’appellato (si tratterebbe quindi di circostanza riferita ai sanitari ma non oggetto di accertamento): allega nella censura critiche alle conclusioni cui è giunto il CTU dolendosi che il Tribunale si sarebbe limitato a riferire quanto convenuto nella relazione senza fornire alcuna motivazione in merito alle circostanze da esso evidenziate, per cui, avendo il primo giudice valutato in maniera errata le risultanze istruttorie, non sarebbe vero che l’appellato avrebbe patito un trauma nella zona dell’orecchio sinistro.

L’appello non è fondato.

Sono fatti accertati i seguenti:

– i sanitari dell’Ospedale di Torino riscontrarono il giorno stesso a carico dell’appellato contusioni escoriate al polso destro ed alla mano sinistra, ed annotavano dolore al fianco destro ed alla regione temporomandibolare sinistra con acufene a sinistra;

– le risultanze della visita ORL con audiometria cui l’appellato si sottoponeva il 4.7.2018 evidenziava lieve ipoacusia pantonale recettiva in accordo con il trauma subito.

Da tali fatti il primo Giudice, ai sensi dell’art. 2727 c.c., ha desunto il fatto ignoto costituito dalla lesione cagionata dall’appellante all’appellato nel corso della colluttazione.

La CTU medico-legale svolta in primo grado, rispetto alla quale le parti non hanno formulato osservazioni, ha accertato che in conseguenza dell’infortunio del 28.6.2018 l’appellato ha riportato un trauma cranico con commozione cocleolabirintica a sinistra.

Seppur è vero che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CTU costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, i rilievi dell’appellante non colgono nel segno, in quanto:

– il trauma cranico è stato rilevato dai sanitari il giorno stesso della colluttazione e trova riscontro negli esami strumentali, vale a dire nelle audiometrie eseguite dall’appellato in occasione delle visite del 21.7 e 12.12.2017;

– non vi è prova della preesistenza della lesione rispetto alla data della colluttazione, circostanza peraltro esclusa dalla CTU svolta in primo grado.

Accertato che l’appellato svolge attività di musicista professionista (compositore e orchestrale), e che le lesioni patite nel corso della colluttazione gli hanno cagionato ipoacusia pantonale recettiva a sinistra (una ridotta percezione uditiva unilaterale in egual misura su tutte le frequenze, di tipo misto (il danno all’orecchio esterno e medio impedisce la conduzione del suono all’orecchio interno, con possibile lesione della coclea o del nervo uditivo), la diagnosi trova riscontro, secondo quanto si legge nella CTU, in accertamenti strumentali.

Detta lesione comporta per l’appellato un pregiudizio aggiuntivo (rispetto alla normale difficoltà di ascolto e di relazione con il mondo esterno conseguente alla perdita o diminuzione dell’udito) risultando maggiormente difficoltosa l’attività di musicista, presupposto per il riconoscimento della personalizzazione massima del danno biologico permanente.

Corretta, pertanto la valutazione del primo Giudice.

L’appello viene integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese in favore dell’appellato.

Avv. Emanuela Foligno

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