Tardiva diagnosi tumorale e decesso del paziente (Cass. civ., sez. III,  3 ottobre 2022, 28632): la quantificazione del danno.

Tardiva diagnosi tumorale e quantificazione del relativo danno in base all’età del paziente e all’entità del ritardo.

Essendo escluso dalle previsioni delle Tabelle milanesi il danno da tardiva diagnosi di una malattia ad esito letale,  la posta deve essere liquidata in via equitativa in base alle circostanze del caso concreto e cioè l’età del paziente al momento della morte; il periodo di ritardo tra il primo accertamento diagnostico, la diagnosi del tumore e il decesso; le condizioni generali di salute del paziente durante tale spazio temporale.

I congiunti di un paziente deceduto per adenocarcinoma polmonare citavano in giudizio i Sanitari e la Struttura per ottenere il risarcimento del danno per la tardiva diagnosi della malattia e per la violazione del diritto del congiunto di determinarsi liberamente nella scelta dei percorsi assistenziali in una condizione di vita affetta da patologia ad esito certamente infausto.

La Corte d’Appello di Roma, in qualità di Giudice del rinvio disposto dalla Cassazione, rideterminava in difetto la somma liquidata dal Giudice di primo grado.

Anche questa seconda decisione viene impugnata in Cassazione ove si lamenta la valutazione equitativa del danno e che il Giudice del rinvio abbia fatto ricorso a criteri inconferenti con la fattispecie.

Con la pronunzia rescissoria la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui “è autonomamente risarcibile la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi, il quale non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non compiute. Tale profilo di danno è autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale e liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c., in difetto di riferimento alle Tabelle di Milano”.

La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, fermo restando che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è rimessa al prudente criterio valutativo del Giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando risulti particolarmente difficoltosa in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Inoltre, sottolineano gli Ermellini, posto che la liquidazione equitativa consiste nel prudente apprezzamento dei vari fattori di probabile incidenza sul caso concreto, il Giudice di merito è tenuto a dare motivazione della valutazione operata su ciascuno di tali elementi rendendo così evidente il percorso logico seguito nella determinazione stessa e consentendo, al contempo, il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

La Corte d’appello di Roma, ha correttamente argomentato la propria decisione in quanto il danno da omessa tempestiva diagnosi non risulta previsto dalle tabelle milanesi e deve dunque essere liquidato avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e cioè: l’età del paziente al momento della morte (58 anni); il periodo di ritardo tra il primo accertamento diagnostico, la diagnosi del tumore e il decesso; le condizioni generali di salute del paziente durante tale arco di tempo.

Per alcuni aspetti, o voci del danno patrimoniale, la valutazione in realtà non può essere che equitativa (es., del danno patrimoniale futuro: v. Cass., 12/6/2015, n. 12211), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, viceversa, mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).

Conclusivamente il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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