Anche se la fissurazione del marmo fosse stata visibile o conosciuta non era possibile prevedere quando e come si sarebbe verificata la rottura dello scalino condominiale (Tribunale di La Spezia, Sentenza n. 512/2021 del 27-09-2021)

“Il condominio, in qualità di custode e gestore delle parti comuni dell’edificio, risarcisce l’utente che cade dallo scalino posto all’ingresso a causa di un pezzo di marmo che si stacca improvvisamente. Non può addebitarsi alcuna responsabilità all’infortunato che non avrebbe potuto prevedere, anche laddove fosse visibile l’insidia, come e quando si sarebbe staccato il pezzo di marmo”.

Il singolare caso trattato dal Tribunale di La Spezia tratta la responsabilità per cose in custodia che grava sul condominio.

In casi similari, in numerosi precedenti di merito, è stata considerata dirimente la circostanza che l’infortunato conoscesse, o meno, i luoghi in quanto abituale frequentatore o residente.

Nel caso qui a commento, il condominio ha risarcito l’utente che si è infortunato per la rottura improvvisa dello scalino condominiale.

All’infortunato non è stata addebitata nessuna responsabilità, a prescindere dalla conoscenza dei luoghi in quanto la rottura del marmo del gradino della scala era del tutto imprevedibile.

Il condominio risarcisce l’utente che si infortuna cadendo dallo scalino posto all’ingresso a causa di un pezzo di marmo che si stacca improvvisamente.

Non può addebitarsi, infatti, alcuna responsabilità all’infortunato che non avrebbe potuto prevedere, anche laddove fosse stata visibile l’insidia, come e quando si sarebbe staccato il pezzo di marmo incriminato.

Con la pronuncia, il Collegio accoglie la domanda presentata da una donna che citava in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa di una caduta da uno scalino per poter accedere al portone di ingresso.

L’attrice esponeva che il sinistro era avvenuto mentre si recava a fare visita alla figlia, residente nel condominio convenuto, e mentre saliva lo scalino che conduceva all’interno dello stabile, si staccava improvvisamente un pezzo di marmo provocando la fatale caduta.

Il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 cc del condominio convenuto, in qualità di custode e gestore delle parti comuni dell’edificio.

Non colgono nel segno le difese del condominio sulla conoscenza dei luoghi da parte dell’attrice che frequentava spesso lo stabile, l’orario diurno e il periodo in cui era avvenuto il sinistro.

E’ stata esclusa la responsabilità della danneggiata “che ben poteva non essersi accorta della fissurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, né è risultato essere stata a messa a conoscenza di tale problematica, neppure appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza”.

Al fine, infatti, di accedere al portone di ingresso del condominio bisognava necessariamente salire lo scalino incriminato e “anche laddove la fissurazione fosse stata in qualche modo visibile o conosciuto non era possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo”.

La domanda della donna viene accolta e il Condominio viene condannato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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