Ruba caramelle al supermercato dove lavora, il licenziamento è legittimo?

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Dipendente ruba caramelle al supermercato dove lavora e viene licenziato: il valore esiguo della merce sottratta giustifica il licenziamento?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24014 del 12 ottobre 2017, si è espressa su un caso di licenziamento causato dalla sottrazione di beni di scarso valore da un supermercato.
Secondo la Suprema Corte, anche se i beni sottratti sono di valore esiguo, se viene meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente il licenziamento è legittimo.

Il caso

L’addetto alla sicurezza di un supermercato viene licenziato perché ruba caramelle. Era stato scoperto perché, al momento del suo passaggio nella portineria del supermercato, era scattato l’allarme antitaccheggio e gli erano state trovate addosso “confezioni di gomme e di caramelle del valore complessivo di Euro 9.80”.
Il Tribunale di Napoli aveva accertato la legittimità del licenziamento, e la sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Napoli.
La Corte d’appello aveva specificato che la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione espulsiva non poteva essere esclusa “dal valore esiguo dei beni sottratti”, tenuto conto della “organizzazione del lavoro (esposizione delle merci alla pubblica fede)” e dalle mansioni affidate al lavoratore, che era addetto alla sicurezza.

Il ricorso in Cassazione

Il dipendente licenziato perché ruba caramelle ricorre quindi in Cassazione. Argomenta nel ricorso che la Corte d’appello non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2119 c.c., in quanto “nel formulare il giudizio di gravità della condotta addebitata (…) e quello di proporzionalità della sanzione espulsiva comminata, non avrebbe considerato che i fatti oggetto di contestazione disciplinare non risultavano accertati in modo incontrovertibile, che il valore dei beni assunti come sottratti era esiguo (Euro 9,80), che prima del licenziamento non era stata irrogata alcuna sanzione disciplinare”.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte non gli ha dato ragione e ha rigettato il ricorso del lavoratore in quanto infondato.
“La valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva”, ha osservato la Cassazione, deve essere effettuata tenendo conto degli aspetti concreti riguardanti la natura del rapporto di lavoro, la posizione delle parti, il “grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente”, il danno eventualmente arrecato al datore di lavoro, nonché i motivi l’intenzionalità della condotta.
Secondo la Corte, infatti, non è necessario che il lavoratore agisca con l’intenzione di danneggiare il datore di lavoro e l’esiguo valore dei beni sottratti fa sì che il danno non sia di natura patrimoniale, ma l’azione incrina il rapporto di fiducia del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Tanto più visto il ruolo di addetto alla sicurezza di quest’ultimo.
Di conseguenza, secondo la Suprema Corte la Corte di appello di Napoli aveva ben operato e quindi rigettava il ricorso del dipendente licenziato e lo condannava alle spese processuali.
 
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