Il Giudice di Pace di Porretta Terme si è espresso in merito al Safety Tutor e alla riduzione che deve essere applicata alla velocità desunta

Quando si parla di safety tutor, spesso ci si chiede che riduzione debba essere applicata alla velocità desunta.
Ebbene, in tema di autovelox e di safety tutor si è pronunciato il Giudice di Pace di Porretta Terme, con la sentenza contraddistinta con il n. 12 del registro sentenze 2017 ed emessa in data 27 marzo 2017.

Il Safety Tutor è un accertamento particolarmente sofisticato, il quale funziona tenendo conto di diverse variabili.

In primis, la lunghezza del tratto percorso dal veicolo, poi il tempo impiegato per percorrerla e a seguire diversi altri fattori.
Nel caso di specie, è stato considerato un primo, importante aspetto processuale. Si tratta della declaratoria di tardività del deposito della documentazione, nella procedura di opposizione alla sanzione amministrativa, da parte della Prefettura di Bologna.
Il legale della ricorrente ha sollevato in via cautelativa la relativa eccezione. Il magistrato onorario l’ha recepita, dal momento che la procedura è regolata dal rito del lavoro.

In tal modo, a scopo decisorio sono venuti meno i documenti attestanti la taratura periodica ed il corretto funzionamento del safety tutor, “indispensabili per l’apprezzamento della responsabilità della ricorrente”, chiosa il Giudicante.

È tendenza diffusa quella di applicare una sorta di perdonismo a vantaggio degli enti resistenti in materia di o.s.a.. Ma, per molti, si tratta di un atteggiamento ingiustificato da un punto di vista tecnico-giuridico.
I documenti che sono stati tardivamente prodotti dall’amministrazione opposta sono, pertanto, inutilizzabili ai fini del decidere.
Tanto sarebbe stato sufficiente per accogliere il ricorso e per annullare la sanzione irrogata.
Ma il Giudice di Pace ha ricordato che “tutti gli strumenti per l’accertamento della velocità debbano pertanto essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionamento e di taratura ivi compreso il sistema SICve detto anche Safety tutor”. Non solo.

“Con riferimento poi alla tolleranza applicata in effetti poiché trattasi di un complesso formato da più apparecchiature – aggiunge – dovrebbe essere applicato il 5% per ogni apparecchiatura, per un totale del 15%”.

In conclusione, nel verbale oggetto di impugnativa, il Giudice di Pace ha segnalato che non erano riportati i dati relativi alla chilometrica della prima postazione di controllo. Così come non erano indicati l’ora e i minuti relativi al passaggio avanti a detta postazione.
Oltre a questo, non erano nemmeno riportati la chilometrica della seconda postazione, l’ora e i minuti del transito avanti alla seconda postazione. Tutti elementi che, di fatto, hanno impedito alla ricorrente di verificare l’esattezza del calcolo relativo alla velocità finale.
Pertanto, alla luce di quanto enunciato del Giudice di Pace, il ricorso è stato accettato e la sanzione è stata annullata.
 
 
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