Scadenze penali: le precisazioni della Corte di Cassazione

0
scadenze penali

Gli Ermellini si sono pronunciati sulla mancanza di parificazione tra sabato e domenica nel caso di scadenze penali riprendendo un granitico orientamento

Con la sentenza n.9171/2018, la Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti in merito alle scadenze penali. In particolare, i giudici hanno fatto il punto sulla mancanza di parificazione tra sabato e domenica nel caso di scadenze penali riprendendo un granitico orientamento.

Dunque, gli Ermellini hanno stabilito che il sabato non va considerato alla stregua della domenica.

Pertanto, non sussiste alcuna parificazione tra i due giorni della settimana nel caso di scadenza dei termini in dette giornate.

Il Palazzaccio, in particolare, ha ribadito quanto segue, riprendendo la pronuncia n. 36046/2015.

Ovvero che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 172 del Codice di Rito in relazione alla diversa disciplina dettata dall’articolo 155 c.p.c..

Articolo “in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo – essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale”. In quell’occasione, la S.C. aveva ricordato che “nel vigente ordinamento processuale, sia penale che civile (…) il sabato non è un giorno festivo, non ricadendo nel novero dei giorni (“ricorrenze festive”) individuati nominativamente come festivi dalla legge”.

Ora, gli Ermellini hanno effettuato un preciso parallelismo tra le due norme per dirimere la questione delle scadenze penali.

E, in base a tale distinguo, la Cassazione ha affermato che “ciò significa, nondimeno, che la norma introdotta nel codice di procedura civile all’art. 155, quinto comma, inerente la proroga del termine scadente nella giornata di sabato per ‘il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza’ è norma che pur applicandosi nel processo civile a tutti i termini ‘anche perentori’ e sinanco per i ‘termini a ritroso’, riguarda in modo esclusivo il processo civile”.

Ciò significa, per i giudici, che non è possibile estendere una simile scelta al sistema penale.

Questo in quanto esso “ha peculiarità diverse e proprie, inerenti, fra l’altro, non solo i beni che ne formano oggetto, ma altresì – ed in relazione a questi – l’efficacia esecutiva delle sentenze di condanna, che nel processo penale divengono esecutive solo laddove irrevocabili, contrariamente a quelle civili, cui appartiene un regime di immediata esecutività e rispetto alle quali la scelta della postergazione del termini cadente nella giornata del sabato (non festiva) non riveste, pertanto, alcuna incidenza”.

Ma non è tutto.

In base al 6° comma dell’art. 155 c.p.c., “l’equiparazione del sabato alla domenica non è completa perché, al di là del differimento al primo giorno non festivo del termine scadente il sabato, tutte le altre eventuali attività giudiziarie, ivi comprese le udienze, possono essere svolte il sabato, perché si tratta di una giornata che “ad ogni effetto è considerata lavorativa”. E questa è, secondo la Cassazione, una precisazione importante.

Ciò in quanto determina la ratio della stessa disposizione. Ossia quella di “una facilitazione dell’attività difensiva, che si giustifica proprio perché il processo civile ha ad oggetto interessi eminentemente privati, che consentono per questo solo la – seppur breve – dilazione”.

L’assenza di una previsione, nell’art. 172 c.p.p., di una regola che eguagli il sabato alla domenica, sotto il profilo del differimento dei termini scadenti nelle rispettive giornate al primo giorno successivo non festivo, “non corrisponde affatto ad un vuoto normativo, che possa colmarsi con una lettura analogica, né ad una scelta diseguale del legislatore che assicura tutele diverse a situazioni identiche”.

Esso, conclude la Cassazione, corrisponde “alla precisa volontà legislativa di assicurare una disciplina diversa per situazioni processuali del tutto diverse e non sovrapponibili”.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

PROCESSO PENALE, APPROVATA LA DISCIPLINA DEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui