Scala con accensione temporizzata e infortunio del lavoratore

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Scala con accensione temporizzata e infortunio del lavoratore

Scala con accensione temporizzata e infortunio del lavoratore (Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2022, n.29091).

Scala con accensione temporizzata dell’illuminazione e infortunio sul lavoro.

La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello del lavoratore, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della società datoriale, Cooperativa Sociale, di risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio sul lavoro verificatosi.

La Corte territoriale ha ritenuto: che non fosse stata raggiunta la prova sulla concreta dinamica dell’incidente; che, in base alle prove documentali raccolte, la scala con accensione temporizzata di illuminazione era dotata di dispositivi antiscivolo  e di corrimano; che non era stata allegata dal lavoratore infortunato una incongruenza della temporizzazione delle luci rispetto al tempo ordinariamente necessario al percorso; che si trattava di una scala nota al lavoratore in ragione della sua anzianità di servizio e sulla quale non si erano mai verificate cadute; che non vi era prova della omissione da parte datoriale di una cautela doverosa, né del nesso causale di una tale omissione rispetto all’evento verificatosi; che non ricorressero neppure i presupposti per la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c..

Il lavoratore ricorre in Cassazione e deduce motivazione inidonea a chiarire il percorso argomentativo e logico giuridico posto a base della decisione.

Lamenta, inoltre, errata ripartizione dell’onere probatorio ed errata applicazione dell’art. 2051 c.c.

Secondo la prospettazione del lavoratore la scala con accensione temporizzata della illuminazione, a causa della quale subiva infortunio, era stata manomessa dalla società datrice, tuttavia tale circostanza non risulta accertata dai giudizi di merito.

Con il quarto motivo denuncia l’erronea o falsa, cioè mancata applicazione della concorrente applicabilità degli artt. 2087 c.c. e art. 2051 c.c., per non avere la Corte d’Appello preso in esame la richiesta formulata nelle conclusioni del ricorso in appello di arrivare ad una condanna in forza del combinato disposto degli artt. 2051 e 2087 c.c..

La Suprema Corte preliminarmente dà atto che prima dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.

La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio.

La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; n. 4446 del 1986, Ord. n. 23840 del 2008).

Il giudizio viene dichiarato estinto e le spese vengono integralmente compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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