Adeguamento-ricalcolo delle prestazioni pensionistiche (Cass. civ., sez. VI-L, 19 ottobre 2022, n. 30782).

Adeguamento-ricalcolo delle prestazioni pensionistiche: la decadenza dall’azione prevista dall’art. 47, DPR 639/1970.

In materia di pensioni la decadenza dell’azioni è limitata ai ratei maturati precedenti il triennio della domanda.

La Suprema Corte ha precisato «In riferimento alla richiesta di adeguamento-ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio della domanda giudiziale».

Con riforma della sentenza di primo grado, in Appello l’INPS veniva condannata al pagamento nei confronti del beneficiario delle somme consistenti nell’adeguamento ricalcolo della pensione di cui fruiva mediante considerazione dei contributi figurativi pretesi dal 7.10.2013 al 30.10.2020, ritenendo però decaduto il beneficiario dall’azione giudiziaria per il periodo precedente il triennio della presentazione della domanda.

Nello specifico, la Corte d’Appello di Lecce, ha dichiarato il diritto ad ottenere il ricalcolo della pensione di cui fruiva l’appellante mediante considerazione dei contributi figurativi pretesi dal 7 gennaio 2013 al 30.10.2020, ritenendo il beneficiario decaduto dall’azione giudiziaria per il periodo precedente il triennio dalla presentazione della domanda ed ha condannato l’INPS al pagamento in suo favore delle somme calcolate dalla disposta C.T.U., oltre accessori e spese di giudizio.

L’INPS ricorre in Cassazione.

In sostanza, l’Istituto lamenta la mancata applicazione della decadenza di cui all’art. 47 D.P.R. n. 639/1970 come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. 98/2011 e insistendo che tale nuova formulazione fosse applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della modifica.

La Cassazione rileva che la sentenza di secondo grado «ha applicato la disciplina della decadenza triennale ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziaria in coerenza con gli arresti più recenti» e afferma che altrettanto correttamente in secondo grado si è attuato il principio secondo il quale «in riferimento alla richiesta di adeguamento-ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio della domanda giudiziale».

La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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