In caso di scarsa visibilità all’incrocio, anche l’occupazione minima della carreggiata da parte di un veicolo può integrare la violazione della precedenza. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità della conducente coinvolta in un incidente mortale con un motorino, sottolineando l’obbligo di prudenza nell’immissione su strade con diritto di precedenza (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 4 novembre 2025, n. 35895).
I fatti
Entrambi i Giudici siciliani condannano la conducente dell’autovettura alla pena di mesi otto di reclusione. La donna il giorno 28/07/2016, alla guida della vettura Ford Escort impegnava l’incrocio eseguendo una scorretta manovra di conversione del senso di marcia verso la propria sinistra, non arrestandosi al segnale di stop e impegnando integralmente l’intersezione, in tal modo scontrandosi con il motorino Piaggio Liberty, cagionando lesioni gravissime al conducente e il successivo decesso.
I Giudici di appello hanno anche osservato che la pericolosità della manovra della Ford era sfata aggravata dal fatto che la conducente si poneva verso il margine sinistro della semicarreggiata, peggiorando notevolmente le proprie condizioni di visibilità.
L’imputata deduce dinanzi la Corte di Cassazione che non sarebbe stato tenuto il considerazione il fatto che ella aveva impegnato l’incrocio alla sola velocità di 4 km/h, segno che la stessa stesse riprendendo lentamente la marcia dopo l’arresto al relativo segnale; e della assoluta assenza di visibilità rispetto alla via di intersezione a causa delle alte e folte siepi, con la conseguenza che il sinistro poteva essere evitato solo se il motociclo avesse marciato a velocità ridotta, attesa la presenza di uno spazio cieco.
Le critiche non sono fondate e vengono respinte. Innanzitutto, siamo di fronte a una c.d. doppia conforme e il Giudice deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile.
Doppia conforme e intervento della Cassazione
Ribadito ciò, esula dai compiti della Corte di Cassazione revisionare gli elementi materiali e fattuali dell’evento, trattandosi di accertamenti di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso alla Cassazione è circoscritto, alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.
Nel caso di “doppia conforme”, si può discorrere di vizio nell’ipotesi in cui il Giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo grado, ovvero quando entrambi i Giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente
Ad ogni modo, il ragionamento della Corte di appello non presenta vizi, con particolare rilievo al lamentato profilo di ricostruzione della dinamica del sinistro. La ricostruzione dell’imputata (che si sarebbe arrestata al segnale di stop e avrebbe ripreso la marcia a una velocità di 4 km/h), non corrisponde a quanto accertato dai Consulenti, ovverosia che il veicolo aveva impegnato l’incrocio alla superiore velocità di 11 km/h, facendo una manovra di svolta a sinistra in assenza di rallentamento e riferendosi il dato dei 4 km/h solo all’entità della frenata tentata in sede di manovra di emergenza al momento del sopraggiungere del motociclo.
Proprio in considerazione delle limitate condizioni di visibilità, la complessiva manovra della Ford ha violato le regole del Codice della Strada: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti“… “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione“.
Scarsa visibilità all’incrocio, occupare carreggiata già viola precedenza
Ebbene, in maniera corretta e logica, entrambi i Giudici di merito hanno dato atto di come la Ford – proprio in considerazione della scarsa visibilità all’incrocio – avesse tenuto un comportamento rimproverabile alla luce delle disposizioni sulla circolazione stradale: immettendosi nel flusso della circolazione senza avere previamente e adeguatamente valutato il sopraggiungere di altri veicoli dal lato sulla propria sinistra; ponendosi dalla parte più a sinistra della carreggiata.
È del tutto pacifico che per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche una minima parte della carreggiata in cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie. È del tutto irrilevante, se non ai fini di un concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediante manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte stradale ancora libera.
Si aggiunga anche altro principio del tutto pacifico: “il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve difatti prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità”.
Da quanto esposto consegue che correttamente i Giudici di appello hanno concluso per una violazione delle citate regole cautelari concretizzatasi nell’impegno dell’incrocio in condizioni di precaria visibilità e in assenza del necessario controllo sul sopraggiungere di veicoli dalla strada avente diritto di precedenza.
Avv. Emanuela Foligno





