I lavori edili nel capannone agricolo non sono automaticamente coperti dall’INAIL. La Corte di Cassazione conferma che la manutenzione straordinaria, anche se necessaria per conservare i prodotti agricoli, non rientra nelle attività agricole connesse né costituisce un’occasione di lavoro indennizzabile (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27405).
I fatti
I Giudici di Napoli rigettano la domanda della moglie del lavoratore per il conseguimento della rendita a superstite ex lege 296/2006 in relazione all’infortunio mortale avvenuto durante l’esecuzione di opere di riparazione all’interno del capannone dove erano riposti mezzi e prodotti agricoli, ritenute dall’INAIL non eziologicamente riconducibili all’attività lavorativa, neppure sotto il profilo della occasionalità necessaria.
I Giudici di appello hanno escluso che l’operazione compiuta (passare antiruggine e sterilizzante alle travi e lamierati del capannone per evitare contaminazioni e proteggere i prodotti ivi depositati), potesse configurarsi come attività agricola o ad essa connessa, ai sensi dell’art. 2135 c.c. e, quindi, come occasione di lavoro necessaria perché l’infortunio sia ricompreso nella tutela assicurativa ex art. 2 L. n. 1124/65.
È sufficiente, secondo l’INAIL, che intercorra un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno, ed occorre che l’infortunio indennizzabile presenti il carattere di manualità in senso lato (intesa come attività che esponga il soggetto alla eventualità di un danno alla corporeità) e di abitualità delle occupazioni protette, come previsto dall’art. 205 T.U. 1124/65: sono quindi considerate lavorazioni agricole anche quelle connesse, complementari ed accessorie alla trasformazione o alienazione di prodotti agricoli ai sensi dell’art. 1 co. 207 TU.
La Corte di Napoli ha ritenuto che non rientrerebbe nella nozione di “occasione di lavoro” quella parte di attività individuale e imprenditoriale volta alla organizzazione e direzione nell’attività economica aziendale. Vi rientrerebbe invece, tutto ciò che costituisce esecuzione di opera manuale, diversa da quella strettamente agricola, purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari o accessorie all’attività principale, rientranti nel normale ciclo produttivo. La vittima è deceduta mentre eseguiva lavori edili nel proprio nel capannone agricolo, rientranti in un progetto assentito da CILA; non si trattava di un’attività agricola neanche connessa, complementare o accessoria, ex art. 205 TU 1124/65 ed art. 2135 c.c., bensì di un intervento di manutenzione straordinaria, non connesso né abituale, ma di tipo imprenditoriale-organizzativo, di natura edilizia, richiesto per la fatiscenza del capannone.
L’intervento della Cassazione
La questione approda in Cassazione che rigetta e conferma il secondo grado.
La moglie della vittima deduce che la morte è conseguenza di un infortunio sul lavoro, di cui, nel giudizio di merito, l’INAIL non aveva contestato il fatto, né l’evento dannoso, né il nesso causale, e dalla prova testimoniale era emerso che si trattava di lavori necessari e non procrastinabili per le esigenze dell’impresa agricola. Lamenta, inoltre, che erroneamente sia stato considerato che l’attività svolta fosse di organizzazione del proprio lavoro e che l’infortunio non rientrasse nella copertura assicurativa, sol perché era necessaria una CILA per eseguire lavori di edilizia libera, e che l’attività svolta non fosse funzionale alle attività agricole; si trattava, invece, di lavori svolti in economia, con mezzi propri degli agricoltori, ed era un’attività essenziale ai fini igienico-sanitari, indispensabile per l’esercizio dell’attività agricola.
Quanto dedotto è infondato.
La ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La vedova del lavoratore trascura di indicare quale sia il fatto di cui sia stato omesso l’esame ed il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione a sé sfavorevole della controversia, circostanza che deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata in ricorso.
Lavori edili nel capannone agricolo, esclusa l’attività connessa ex art. 2135 c.c.
I Giudici di merito hanno seguito il concetto di collegamento sostanziale e funzionale dell’operazione compiuta in occasione di infortunio, con l’attività produttiva del fondo agricolo, arrivando a concludere che l’attività svolta dal lavoratore, non era attività agricola neanche connessa, complementare e/o accessoria, così ritenuta ai sensi dell’art. 205 T.U. 1124/65 e art. 2135 c.c., ed hanno anche escluso che l’attività imprenditoriale-organizzativa concernente l’attività edile di manutenzione straordinaria, è carente di quel presupposto di “abitualità” che è richiesta affinché l’attività possa essere considerata connessa e, di conseguenza, coperta dall’assicurazione INAIL.
Sul punto la S.C. rammenta che:
- a) la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di “opera manuale”, dovendo rientrare in questo concetto anche attività manuali diverse da quelle strettamente agricole, purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari od accessorie all’attività principale, connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo;
- b) che, nei casi di lavoratori autonomi, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività, che può definirsi più propriamente “imprenditoriale”, poiché è indennizzabile solo l’infortunio che attenga al momento “lavorativo esecutivo” e non a quello “organizzativo” dell’attività economica dell’azienda.
La nozione codicistica di “attività agricola connessa” richiede la verifica di un duplice profilo, soggettivo e oggettivo: il primo riferito all’attività esercitata dal medesimo imprenditore agricolo, il secondo alla attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nonché attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dall’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Le lavorazioni complementari ed accessorie dirette alla trasformazione od all’alimentazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell’azienda agricola, o nell’interesse e per conto di una azienda agricola, sono comprese nell’assicurazione in quanto “attività connesse”.
L’attività manutentiva dei locali destinati alla conservazione dei prodotti derivanti dall’attività agricola non rientra nelle attività agricole complementari
Quindi, la questione nodale è se l’attività manutentiva dei locali destinati alla conservazione dei prodotti derivanti dall’attività agricola rientri nelle attività agricole complementari, accessorie e inerenti, non organizzativa della produzione ma necessaria all’esercizio dell’attività agricola.
La manutenzione antiruggine (strato di antiruggine e sterilizzante alle travi e lamierati a protezione delle strutture di copertura del capannone) è una attività che richiede l’impiego di manodopera ed attrezzature inerenti ad interventi propri del settore edilizio, ancorché la finalità sia quella di proteggere l’ambiente di deposito di prodotti agricoli. La tematica della inerenza dell’infortunio sul lavoro alla occasione di lavoro agricolo connesso ha richiesto pertanto un’ulteriore verifica sulle operazioni “manutentive edilizie” svolte dalla vittima e, la valutazione del Giudice è da ritenersi rilevante e si aggancia alla tematica della occasionalità necessaria ed alla assunzione di un rischio elettivo nella esecuzione della prestazione causativa dell’evento protetto.
L’occasione di lavoro di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo: è indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento di attività ad esse connesse, sempre con il limite del cd. “rischio elettivo”, dovendosi dare rilievo a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta.
La Corte di appello ha correttamente applicato i principi sopra richiamati escludendo che la vicenda mortale possa rientrare nei confini dell’oggetto della tutela assicurativa INAIL.
Redazione





