È responsabile la Regione per la mancata attuazione delle cautele necessarie ad evitare la concretizzazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza della fauna selvatica sulla strada

La vicenda

L’attrice aveva citato in giudizio la Regione Lazio al fine di sentirne accertare la responsabilità, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c., nella causazione dell’incidente occorso, allorquando alla guida della propria vettura andava a urtare contro un cinghiale che era sbucato all’improvviso dall’erba alta del ciglio della strada. A seguito dell’impatto la donna riportava lesioni personali, senza contare dei danni patrimoniali al veicolo. Di tali danni chiedeva il risarcimento all’Ente convenuto in giudizio.

Il Tribunale di Roma (Sezione Dodicesima civile, sentenza n. 999/2019) ha accolto l’istanza risarcitoria perché fondata.

Il giudice capitolino non ha avuto dubbi nell’affermare la legittimazione passiva della Regione Lazio.

Al riguardo, la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che l’Ente preposto alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati dagli animali selvatici sia proprio la Regione, in quanto – come titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica – essa è obbligata ad adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna arrechi danni a persone e cose e, in caso di violazione di tale obbligo, diventa responsabile ex articolo 2043 c.c. dei pregiudizi che ne sono derivati in capo a terzi, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

Tale conclusione muove dall’assunto che “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11.02.1992, n. 157 recente “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoferma e per il prelievo venatorio” attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle provincie le funzioni amministrative in materia di cacia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della l. n. 142/1990.

La responsabilità aquiliana

Inoltre, secondo l’indirizzo prevalente “il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’articolo 2052 c.c., – inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione -, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 c.c. anche in tema di onere della prova e richiede pertanto, l’accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente pubblico”.

In altre parole spetta al danneggiato il compito di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, ossia la condotta commissiva od omissiva, il dolo o la colpa del danneggiante, l’evento dannoso e il rapporto di causalità tra condotta e danno.

La decisione

Ebbene nel caso in esame, la documentazione in atti aveva consentito all’organo giudicante di ritenere provare la storicità del sinistro, la riconducibilità dello stesso al comportamento omissivo imputabile alla Regione Lazio e il nesso di causalità tra tale condotta omissiva e l’evento dannoso.

In particolare, dalle fotografie prodotte in giudizio era stato possibile accertare che l’erba sul ciglio della strada fosse alta quasi 80 centimetri, e che pertanto non consentisse in concreto agli automobilisti di avvistare tempestivamente gli animali selvatici in transito; la strada peraltro, era priva di recinzione idonea a impedire la fuoriuscita sulla strada di animali. Inoltre, la tenuità dei danni all’autovettura e la non gravità delle lesioni personali riportate dalla danneggiata erano prova che, al momento dell’incidente, ella viaggiasse a una velocità adeguata, riuscendo anche a evitare ulteriori e maggiori danni.

Per tutte queste ragioni, il giudice di primo grado ha condannato l’amministrazione a risarcire l’attrice versando in suo favore la somma di 4.172,29 euro per il danno biologico e 2.339,85 euro per i danni patrimoniali al veicolo.

La redazione giuridica

Leggi anche:

IMPATTO STRADALE CON ANIMALI SELVATICI, CHI DEVE PAGARE?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui