Nella impossibilità di stabilire il punto d’urto nello scontro tra due veicoli deve essere considerata pari colpa anche in caso di invasione di corsia (Corte d’Appello di Messina, Sez. II, Sentenza n. 594/2021 del 15/12/2021 RG n. 812/2019 Repert. n. 1723/2021 del 15/12/2021)
La vicenda tratta di uno scontro tra due veicoli che vede coinvolta una Audi TT e una Toyota Corolla che investiva, invadendo la carreggiata, la prima.
Con sentenza in data 8.6/2.7.2019 il Tribunale di Patti riteneva che dal rapporto dei CC si configurasse un concorso di colpa tra i due conducenti, del 40% a carico dell’attore e del 60% a carico del convenuto.
Il Giudice quantificava il danno subito dall’attore, proprietario della Audi, in euro 19.378,81, in assenza di prove per quanto concernente il fermo tecnico ed il deprezzamento del mezzo; detratto da tale somma l’importo di euro 9.000 già incamerato, condannava in solido i convenuti al pagamento in favore di essa attrice del 50% della differenza, pari ad euro 5.189,40 oltre interessi.
Le lesioni fisiche dell’attore, quantificate nell’invalidità permanente nel 2%, ITA in giorni 4, ITP in giorni 15 al 50% ed in ulteriori giorni 15 al 25%, oltre spese mediche.
Avverso tale sentenza, propone gravame la Compagnia assicuratrice chiedendo la riduzione della condanna all’importo di euro 689,40, cui seguiva appello incidentale del proprietario dell’Audi.
Quest’ultimo sostiene che dal rapporto dei Carabinieri e dal relativo schizzo planimetrico emergerebbe che l’urto frontale tra le due autovetture sarebbe avvenuto a causa dell’invasione da parte della Toyota nella semicarreggiata opposta, siccome riscontrato dalla posizione di quiete del veicolo. Il primo giudice avrebbe poi errato nell’attribuire alla Audi una velocità non moderata per effetto della circostanza che l’autovettura Toyota fosse andata a sbattere contro il cordolo della strada.
Laddove, in realtà, tale maggiore scarrocciamento della Toyota era invece dipeso dal maggiore angolo di sterzata tenuto dal conducente, che proprio si trovava al di là della linea di mezzeria a velocità verosimilmente superiore.
La Corte ritiene le deduzioni parzialmente fondate.
Dal rilevamento tecnico del sinistro redatto dai Carabinieri, nella prima parte viene indicato come veicolo “A”, l’Audi TT , e come veicolo “B” la Toyota Corolla, precisando che la prima presentava la seconda marcia inserita e l’altra la prima marcia. Descrivevano quindi in tali termini la dinamica del sinistro: “il veicolo B andava a collidere con il veicolo A che si dirigeva in senso opposto (direzione SS 113) ed a seguito dell’urto il veicolo B andava con la parte posteriore destra a sbattere contro il cordolo della strada soprastante il supermercato GS e allegavano lo schizzo planimetrico”.
Il confronto tra lo schizzo e la immagine aerea, tratta da Google Maps dimostra un errore materiale nel rapporto dei Carabinieri. E’ evidente che l’autovettura andata ad urtare con la parte posteriore destra contro il cordolo della via soprastante il supermercato GS (nel punto indicato nello schizzo) fosse il veicolo A, cioè la Audi e non l’indicato veicolo B.
Ciò che tuttavia emerge dallo schizzo, è l’impossibilità di stabilire dove si trovasse il punto d’urto tra le due autovetture.
Il solo schizzo non offre alcuna certezza, posto che da parte dei CC non risultano indicate le distanze del punto D dai due opposti margini della strada (di cui è data una larghezza di metri 6,55), ma solo dai due punti A e C, che paiono inidonei per una corretta triangolazione.
In conclusione, dal rilevamento tecnico-descrittivo dei Carabinieri non emergono elementi di prova certa in merito alle esatte modalità del sinistro, idonei ad attribuire all’una o all’altra parte una responsabilità prevalente nella determinazione dell’evento.
Non vi è la prova che la Toyota avesse anche in parte invaso la corsia di spettanza dell’Audi, né che egli tenesse una velocità eccessiva (la sua auto è stata trovata con la prima marcia innestata) o comunque inadeguata alle circostanze del caso.
Per tali ragioni viene confermata la corresponsabilità dei due conducenti al 50%, in conformità alla presunzione di legge dell’art. 2054 c.c., secondo comma.
Inoltre, il primo Giudice, pur avendo in un primo tempo indicato percentuali di colpa diverse (40% a carico dell’attore e 60% a carico del convenuto) pur in applicazione del secondo comma della norma citata, ha poi seguito nella motivazione e nel dispositivo i risarcimenti dovuti in ragione di metà dei danni sofferti dagli attori, espressamente parlando di concorso di colpa nella misura del 50% e di concorrente responsabilità dei due conducenti.
Non vi è dubbio che il primo Giudice abbia errato a calcolare il risarcimento, avendo sottratto dal complessivo importo del danno (euro 19.378,81) la somma di 9.000 euro corrisposta dalla Compagnia al proprietario dell’Audi, per poi dividere a metà la differenza.
Invece, avrebbe dovuto determinare il dovuto nella misura di euro 9.689,40 (pari al 50% del danno) e da tale importo detrarre quanto versato da Carige con gli assegni del 6.6.2005 e 3.2.2006.
La condanna solidale in capo al conducente della Toyota e della Compagnia viene rideterminata nella somma di euro 689,40 oltre interessi legali liquidati in euro 284,10.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate in ragione della eguale responsabilità.
Avv. Emanuela Foligno
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