Entrambi i Giudici di merito condannano per lesioni personali l’uomo che ha travolto la sciatrice, la Cassazione annulla la sentenza in punto di concorso colposo della vittima (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 29 maggio 2024, n. 21033).
La vicenda
Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Imputato confermando la pronuncia con la quale il Giudice di Pace di Brunico aveva dichiarato l’uomo responsabile del delitto di cui all’art. 590, commi 1 e 2, c.p. per avere, per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionato lesioni personali dalle quali era derivata una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.
In particolare, l’uomo, che si trovava a monte rispetto alla persona offesa sulla pista da sci n. 7 del comprensorio sciistico, aveva travolto una donna, da considerarsi principiante, la quale stava scendendo lentamente. L’imputato, a bordo di uno snowboard, secondo i giudici, avrebbe dovuto moderare notevolmente la velocità anziché urlare «occhio, occhio» nel corso della discesa.
Obblighi normativi e comportamento dello sciatore a monte
Il Tribunale ha precisato come le regole comportamentali che lo sciatore proveniente da monte deve tenere laddove sia intenzionato a superare lo sciatore a valle, segnatamente l’art. 9 legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedono che la velocità sia particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti; l’art. 10 del medesimo testo normativo prevede che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, mentre l’art. 11 stabilisce che lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e che il sorpasso può essere effettuato sulla destra o sulla sinistra a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Velocità inadeguata e nesso di causalità
La inadeguata velocità tenuta dall’imputato con lo snowboard è stata desunta da plurimi elementi, segnatamente un testimone, il quale aveva visto scendere lo snowboard a velocità elevata e tamponare la sciatrice, la consapevolezza dell’imputato del pericolo di collisione desunto dal fatto che poco prima avesse urlato «occhio, occhio», l’inidoneità della velocità a consentire una manovra di evitamento dello sciatore a valle, desunta dal fatto che l’imputato non fosse riuscito a evitare l’urto pur dichiarandosi snowboarder molto esperto e pur essendo in quel punto la pista abbastanza larga e con pochi sciatori presenti, il fatto che la vittima avesse dichiarato che l’urto era forte, pur da non considerare violentissimo ma comunque non equiparabile a un semplice “tocco” o a una breve strisciata.
Il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’infortunio è stato ritenuto sussistente in quanto superflua la prova richiesta nuovamente in appello, ossia l’acquisizione delle immagini della risonanza magnetica per ricostruire l’eziologia e la dinamica delle lesioni al ginocchio, posto che, secondo quanto emerso nel corso dell’istruttoria, i Giudici hanno ritenuto dimostrato che l’urto avesse colpito la persona offesa alla spalla sinistra.
Decisione della Cassazione e normativa di riferimento
All’epoca del fatto era in vigore la citata Legge n. 363/2003 e in base all’art. 9 L. n. 363/2003 gli sciatori devono tenere una condotta che non costituisca pericolo per l’incolumità altrui, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, moderando particolarmente la velocità in presenza di principianti; in base all’art. 10 del medesimo testo normativo lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle; in base all’art. 11, il sorpasso è consentito quando vi sia spazio sufficiente in modo da sorpassare a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Condotta pericolosa e dichiarazioni dell’imputato
Nella sentenza impugnata la responsabilità dell’imputato è stata desunta dall’accertata condotta in base alla quale quest’ultimo avrebbe affrontato la discesa a una velocità che non gli ha consentito una manovra correttiva tale da evitare la sciatrice a valle, conseguentemente violando tanto le norme precauzionali previste per lo sciatore che si trova a monte e che intenda sorpassare un altro sciatore quanto la norma prudenziale che gli imponeva di regolare la propria velocità in base alla presenza di una principiante.
La circostanza che l’imputato abbia attinto la sciatrice provenendo da monte a bordo di uno snowboard senza riuscire a eseguire alcuna manovra per evitare la donna che sciava in diagonale, come dichiarato dalla persona offesa, è stata valutata dai Giudici di merito tenendo conto dell’orientamento interpretativo secondo il quale “la deposizione della persona offesa costituita parte civile necessiti di rigoroso vaglio in ragione dell’interesse del quale tale parte è portatrice”.
Ad ogni modo, la manovra imprudente effettuata dallo snowboarder è stata rivenuta, con argomentazione che rende conto della dinamica, dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato allorché, anziché fermarsi o porsi a debita distanza, pur provenendo dalla posizione a monte, ha tentato di sorpassare la sciatrice gridando «occhio, occhio».
Eziologia delle lesioni e vizio motivazionale
Riguardo l’eziologia del sinistro, il Tribunale ha rigettato l’istanza di rinnovazione con motivazione contraddittoria, valutando come non necessaria al fine del decidere l’acquisizione delle immagini della risonanza magnetica sul presupposto che non vi fosse alcuna prova che l’impatto sulla vittima fosse avvenuto proprio sul ginocchio, avendo la persona offesa dichiarato di essere stata colpita sulla parte sinistra del corpo e avendo il teste riferito di aver visto che lo snowboarder aveva colpito la donna alla spalla sinistra.
La contraddittorietà della motivazione si è riverberata in vizio motivazionale della sentenza, allorché non si è dato ingresso alla richiesta difensiva di approfondire l’eziologia delle lesioni al ginocchio e si è, poi, esclusa la prova della diretta consequenzialità tra le lesioni riportate dalla donna e il punto del corpo in cui la donna è stata attinta. Ferma restando, dunque, la discrezionalità del giudice di merito a proposito della valutazione circa la necessità della rinnovazione istruttoria, tale valutazione dovrà essere sostenuta da diverso e non contraddittorio iter argomentativo.
Concorso colposo e vizio di motivazione nella valutazione della prova
Per quanto concerne l’asserito concorso colposo della persona offesa, che da principiante aveva affrontato una pista classificata «blu» nonostante per sua stessa ammissione sciasse da pochi giorni, la motivazione della sentenza impugnata assume come notorio un fatto errato, ossia che le piste classificate blu siano quelle di difficoltà più bassa onde, per tale profilo, nessun rimprovero potrebbe essere mosso alla vittima.
Ergo, il ragionamento alla base della decisione del diniego del concorso colposo della vittima è viziato sotto il duplice profilo di valutazione della prova inerente al concorso della persona offesa nella eziologia del sinistro, sia in punto di fatto notorio fondato su una errata rappresentazione della realtà e andrà, dunque, rivisitato.
In conclusione, la Cassazione accoglie l’impugnazione limitatamente a questo ultimo punto.
Avv. Emanuela Foligno