Accolto il ricorso del danneggiato in uno scontro tra scooter e automobile, che si era visto attribuire una responsabilità pari al 50% nella causazione del sinistro

Con l’ordinanza n. 27298/2021 la Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo coinvolto, con conseguenti danni fisici e patrimoniali, in uno scontro tra scooter e automobile, contro la decisione dei giudici del merito di attribuirgli un concorso di colpa, nella misura del 50%, nella causazione del sinistro.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, cod. civ.; in particolare, contestava la parte della sentenza impugnata in cui si affermava che, “come correttamente rilevato dal Tribunale, parte appellante non ha adempiuto all’onere gravante sullo stesso, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., di provare di non aver concorso nella causazione del sinistro”, atteso che l’unica teste di parte attrice escussa “nulla ha riferito circa la condotta” dell’attore, “sia in termini di rispetto delle regole di circolazione […] sia in relazione alla condotta adottata al fine di evitare l’impatto”.

In questo modo, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio – enunciato dalla giurisprudenza di legittimità – circa il carattere sussidiario della presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., essendo la stessa destinata ad operare in caso di “impossibilità di accertare o l’eventuale responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, oppure il diverso grado di responsabilità” di entrambi; nel caso di specie, era stata proprio la Corte territoriale – come evidenziato dal ricorrente – ad attestare che, in base all’esame “del quadro probatorio emerso all’esito del giudizio di primo grado”, deve “essere affermato che l’odierno appellante ha provato non solo la dinamica dell’incidente ma anche la responsabilità esclusiva dello stesso in capo” alla conducente del veicolo antagonista.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza proposta.

La sentenza impugnata, infatti, dopo aver affermato come l’allora appellante, ed odierno ricorrente, avesse – già in primo grado – “provato non solo la dinamica dell’incidente, ma anche la responsabilità esclusiva dello stesso” in capo alla controparte, aveva poi dato applicazione all’art. 2054, comma 2, cod. civ., ovvero ad una presunzione, quella di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli tra loro entrati in collisione, che “ha carattere sussidiario”, operando, infatti, vuoi “quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti”, vuoi “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro”, costituendo, infatti, tale presunzione “applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.)”.

La redazione giuridica

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