E’ irrilevante la circostanza che i segni distintivi contraffatti in uso a corpi di polizia siano custoditi all’interno di un’abitazione
Era stato condannato, in sede di appello, per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497 ter del codice penale). Nello specifico, all’imputato era contestata l’illecita detenzione di una placca distintiva identica a quella in dotazione all’Arma dei Carabinieri.
L’uomo, nel ricorrere per cassazione, deduceva vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità, in quanto giustificata con il mero richiamo al contenuto della decisione di primo grado, omettendo di esaminare le argomentazioni proposte con l’appello in ordine alla mancanza di un accertamento diretto a verificare se l’oggetto detenuto corrispondesse effettivamente al segno distintivo in uso all’Arma dei Carabinieri o costituisse un falso grossolano, ed all’esclusione di una lesione del bene giuridico ove la placca era custodita all’interno dell’abitazione dell’imputato.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6215/2020 ha ritenuto inammissibile il motivo del ricorso.
La censura di omessa motivazione sull’effettivo accertamento della corrispondenza dell’oggetto detenuto dall’imputato al distintivo in uso all’Arma dei Carabinieri – per i Giudici Ermellini – è generica ove di tale verifica si dava atto nella sentenza impugnata in base non al mero richiamo alla sentenza di primo grado, come sostenuto dal ricorrente, ma al contenuto del verbale di sequestro ed alla riproduzione fotografica della placca sequestrata.
E’ poi manifestamente infondata la doglianza per la quale non si sarebbe tenuto conto che la placca era custodita all’interno dell’abitazione dell’imputato, che ha ad oggetto una circostanza irrilevante nel momento in cui, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, incrimina la mera illecita detenzione dei segni distintivi in uso ai Corpi di polizia o, come nel caso di specie, di oggetti che ne simulino la funzione, a prescindere alla loro collocazione in un luogo pubblico o privato.
La redazione giuridica
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