Nella separazione dei coniugi, la determinazione del tribunale competente dipende dall’ultima residenza comune della coppia. La Cassazione accoglie il ricorso di una donna: anche se il coniuge lavora fuori città durante la settimana, la casa dove si torna nel weekend resta il centro della vita familiare e determina la competenza del tribunale (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 30237 del 17 novembre 2025).
Il caso
La vicenda riguarda una coppia che, dopo aver vissuto a Chieti, aveva acquistato una villetta in una località in provincia di Pescara come “prima casa”. Tuttavia, per motivi di lavoro, la moglie si era trasferita vicino Pesaro, tornando nell’abitazione abruzzese solo durante i fine settimana.
In primo e secondo grado, i giudici avevano stabilito che la competenza spettasse al Tribunale di Chieti, ritenendo che nel comune ove aveva sede la “prima casa” non vi fosse stata una vera convivenza stabile e sistematica, sottolineando come la donna non avesse nemmeno le chiavi di casa al momento della crisi definitiva.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ribaltato questo orientamento, accogliendo il ricorso della donna. Secondo gli Ermellini, il criterio dell’ultima residenza comune (previsto dall’art. 706 c.p.c.) deve essere interpretato secondo l’art. 43 del Codice Civile: il luogo dove si svolge stabilmente la vita della famiglia.
La Corte, in particolare, ha chiarito due punti essenziali:
- Lavoro fuori sede: La stabilità della residenza non viene meno se uno dei coniugi lavora fuori città, a patto che torni abitualmente a casa una volta assolti gli impegni lavorativi.
- Il centro degli affetti: La casa acquistata con le agevolazioni “prima casa” e frequentata ogni weekend, rappresentava l’unico e vero centro delle relazioni familiari e sociali della coppia prima della rottura.
Le conseguenze sulla separazione dei coniugi
Per effetto di questa decisione, la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila è stata annullata. La competenza è stata ufficialmente attribuita al Tribunale di Pescara, davanti al quale le parti dovranno ora ricominciare il giudizio per discutere le questioni di merito, inclusa la richiesta di addebito della separazione.
Avv. Sabrina Caporale





