Chiuso nel bagno dell’azienda dove era stata compiuta una rapina, riesce a liberarsi immediatamente e a fuggire, ma per la Cassazione si tratta di sequestro di persona

Dopo essersi introdotto negli uffici di un cooperativa di privata assistenza e aver compiuto la rapina, l’autore del reato, chiudeva a chiave un dipendente, all’interno del bagno, impedendogli così, di allertare le forze dell’ordine, per garantirsi la fuga. Per l’accusa si trattava di sequestro di persona.
Ed infatti, sia in primo grado che in appello, l’uomo veniva condannato per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni personali aggravate e danneggiamento.
Ma per la difesa la configurabilità del sequestro era infondata.
I giudici di merito, non aveva tenuto conto del fatto che vittima era riuscita a liberarsi “immediatamente”; e a fuggire e che, in ogni caso, la privazione della libertà personale era stata necessaria e strumentale alla rapina.

Il sequestro di persona

Secondo risalente, ma consolidata, giurisprudenza (cfr., Sez. 3, n. 6091 del 16/03/1988), il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.
Nella fattispecie – osservano i giudici della Cassazione -, la concreta possibilità di fuga, conferma e non esclude l’esistenza del reato, ove costringa a imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona”.
“Né il reato può essere escluso in considerazione del fatto che la vittima era riuscita a liberarsi relativamente presto dal luogo ove l’imputato ed i suoi complici lo avevano rinchiuso”.

La condotta di liberazione e la fuga della persona offesa

La corte territoriale aveva al tal proposito, ritenuto dirimenti, in senso affermativo per la configurabilità del reato in questione, sia la pacificità della condotta, sia l’assenza di vie di fuga per la persona offesa e sia la fortunosa circostanza della presenza, all’interno del locale ove il dipendente era stato rinchiuso, di un bastone in ferro grazie al quale era poi, riuscito a forzare la serratura chiusa dall’imputato.
Si trattava a ben vedere, di una vera e propria condotta di “liberazione”, che la persona offesa riuscì ad attivare solo dopo aver avuto precisa consapevolezza che i rapinatori avevano lasciato i locali dell’istituto.
La persona offesa, quindi, pur potendo astrattamente liberarsi dal luogo ove era stata rinchiusa quando ancora l’azione delittuosa era in corso, scientemente decise di non farlo per non correre il rischio di mostrarsi ai rapinatori ed esporsi a, quasi certe, pericolosissime ritorsioni da parte di questi ultimi, soggetti violenti e determinati e che già avevano mostrato la loro spregiudicatezza colpendo al capo e minacciandolo di morte: di tal che, il sequestro di persona, si era protratto ben oltre la durata temporale della rapina non per volontà o libera scelta del sequestrato ma, come conseguenza imposta dalla condotta dei rapinatori e perciò, essa non era stata funzionale alla rapina ma necessaria a consentire la successiva fuga dei malviventi.

La redazione giuridica

 
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