A seguito della condanna inflitta all’imputato quale membro di una associazione mafiosa (di cui all’art. 416 bis c.p.), l’Inps procedeva alla revoca, con effetto ex nunc, della prestazione assistenziale dell’assegno sociale, di cui quest’ultimo era già titolare
Contro tale determinazione il condannato presentava incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di assise di appello di Palermo, giudice che aveva pronunciato la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, chiedendo che fosse ordinata all’Istituto erogatore la riattivazione del trattamento.
Il Presidente della Corte, con decreto pronunciato inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, dichiarava inammissibile l’istanza, osservando che la revoca era stata decisa dall’Ente pubblico, titolare del rapporto pensionistico, in diretta applicazione della L. n. 92 del 2012, citato art. 2, comma 61,
Pertanto, contro quest’ultima decisione, l’imputato ricorreva per cassazione per il tramite del proprio legale di fiducia.
La questione che qui viene in rilievo è la seguente: qual è la natura del provvedimento di revoca dell’assegno sociale? Si tratta di una pena accessoria del reato associativo o piuttosto essa ha natura di sanzione extra-penale?
La questione non è di poco conto, posto che qualora esso rivesta natura di sanzione extra-penale, non vi sarebbero i presupposti per l’attivazione del procedimento esecutivo e tale circostanza ben potrebbe essere rilevata de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p.
Uno speciale statuto di “indegnità”
I giudici Ermellini, investiti dell’interrogativo sul punto di diritto, hanno, preliminarmente, ricordato che la L. 28 giugno 2012, n. 92, all’art. 2, comma 58 e ss., detta plurime disposizioni, aventi come effetto la cessazione della corresponsione di prestazioni, in materia previdenziale e assistenziale, di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso.
Più in particolare, il citato art. 2, comma 58, prevede che, nel pronunciare condanna per i reati sopra menzionati, il giudice applichi, in sentenza, la “sanzione accessoria” della revoca di una serie di prestazioni, partitamente indicate (tra cui l’assegno sociale venuto in rilievo), non correlate al versamento di previa contribuzione; e possa altresì revocare i trattamenti previdenziali, ove accerti, o risulti già accertato, che essi abbiano avuto origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite.
Ma non è tutto.
Il comma 59 stabilisce che le erogazioni della prima specie possano essere ripristinate, a domanda, ove ne sussistano ancora i presupposti, una volta espiata la pena; e, il comma 60 impone l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Istituto previdenziale dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.
La norma in questione, sembra aver istituito uno speciale statuto di “indegnità”, connesso alla commissione di taluni reati, cui ricollega effetti sanzionatori direttamente incidenti sui trattamenti di assistenza sociale.
La natura della revoca dell’assegno sociale: sanzione accessoria?
Ma per i giudici della Cassazione si è in presenza di un mero effetto extra-penale della condanna, e non di una pena (o di una sanzione) accessoria.
La cessazione della prestazione assistenziale, dunque, non costituisce (come non lo costituisce la perdita dei diritti elettorali nell’ipotesi testé prospettata: Sez. 1, n. 52522 del 16/01/2018) un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensì consegue al sopravvenuto difetto di un requisito soggettivo per il mantenimento dell’attribuzione patrimoniale di durata.
Se dunque non vi è, come nella specie, irrogazione di alcuna pena (o sanzione) accessoria, non vi è neppure – in radice – materia per l’esercizio della giurisdizione esecutiva penale, nemmeno nella sua accezione più lata.
Il condannato, tuttavia, non resta privo di tutela giurisdizionale, potendo egli pur sempre adire il giudice ordinariamente competente a conoscere del rapporto sostanziale in contestazione, che nella specie è il giudice del lavoro, cui spetta normalmente (art. 442 c.p.c. e ss.) la cognizione delle controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie.
Per tutte queste ragioni la Suprema Corte ha respinto il ricorso vista l’assenza delle condizioni di legge per l’attivazione del procedimento esecutivo, affermando, altresì, che tale circostanza ben poteva essere rilevata de plano, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2.
La redazione giuridica
Leggi anche:
CREDITI IMPIGNORABILI DOPO IL DECRETO N. 83/2015, E L’ASSEGNO SOCIALE?