Con la sentenza n. 1076 del 7 marzo 2017, Il Consiglio di Stato, Sez. III, si è occupato del caso di un ex vigile del fuoco volontario ausiliario, che aveva chiesto al Tar Puglia l’annullamento del D.M. n. 280265/E.I., dell’8 novembre 2006, con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, respingeva la sua domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “psicosi cronica, in trattamento con neurolettici”, nonché della delibera con la quale il Comitato di verifica per le causa di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha giudicato la predetta infermità non dipendente da causa di servizio.
A supporto del gravame il ricorrente assumeva di essere stato incorporato, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e successivamente destinato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, dove nel giro di pochi mesi sviluppava sentimenti di frustrazione, per i dispetti e le punizioni ingiustificate cui sarebbe stato sottoposto, ai quali seguivano manifestazioni morbose.
Il Tar respingeva la domanda, affermando, in particolare che: 1. “non sussiste un obbligo dell’amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato – che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente – di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo“; 2. “non sono sussistenti quegli aspetti di manifesta irrazionalità o illogicità che permetterebbero di giungere, attraverso un sindacato estrinseco, ad un accertamento di illegittimità della determinazione assunta dal Comitato di verifica per le cause di servizio“.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva appello, affidato a tre motivi, che sono stati congiuntamente esaminati dal Collegio in quanto gli stessi costituiscono lo sviluppo, in chiave censoria, di un unico tema: quello del ruolo slatentizzante della psicosi, svolto dal servizio di leva, asseritamente sussumibile, sul versante del nesso eziologico, nel concetto di concausa rilevante.
Tipicamente il termine slatentizzare si usa in medicina per indicare uno stato patologico silente, privo cioè di sintomi e segni clinici, tanto da passare inosservato. Tale stato però, pur avendo una durata indefinita, viene interrotto dall’esordio delle malattia (recrudescenza).
Secondo il Consiglio di Stato, il thema decidendum rende inutile l’acquisizione di una consulenza tecnica, pur invocata dall’appellante, poiché il parere del Comitato di verifica, recepito dal Ministero a mezzo del decreto impugnato, non nega affatto che la psicosi endogena possa essere interferita da fattori slatentizzanti, ma aggiunge prudentemente che deve essere “dimostrato oltre ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in questione….“.
Ed invero, l’appellante si aggancia proprio a quest’ultimo passaggio argomentativo per sostenere che, nel caso de quo, proprio la connessione cronologica degli eventi dimostrerebbe l’efficacia concausale del servizio di leva.
Bisogna però sottolineare come tale tesi però isoli uno degli elementi rilevanti assegnandogli un ruolo tale, per cui, nei casi di insorgenza della psicosi dopo l’assunzione del servizio militare, quest’ultimo dovrebbe essere, sempre e comunque, considerato concausa della patologia.
Per il Consiglio di Stato in questi termini la tesi è inaccettabile.
Più volte la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che nell’ambito del pubblico impiego una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell’insorgere di un’infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell’infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (cfr. Sez. IV, Sentenza n. 618 del 27/01/2011).
Secondo il Collegio ciò che invece assume importanza e concomitante rilevanza sono altri elementi, che nel caso de quo sono stati pure indicati dal Comitato di verifica, ossia i profili modali qualitativi e quantitativi del rapporto lavorativo.
E’ necessario dimostrare che la “slatentizzazione” è frutto non già e non solo del mero svolgimento del servizio militare, ma anche che lo svolgimento dello stesso è stato contraddistinto da specifici eventi particolarmente stressanti, quali ad esempio mansioni rischiose, punizioni ingiuste, condizioni di lavoro disagiate, mobbing, etc., i quali, anche se non sufficienti a generare psicosi in soggetti sani, sono comunque tali da fungere da fattore scatenante in soggetti predisposti.
Tale prova non è stata fornita dal ricorrente che si è unicamente limitato ad addurre non meglio precisati e documentati episodi di “nonnismo”, non significativi in mancanza di specificazione e descrizione di fatti, tempi, modalità.
Sul punto è utile ricordare come la giurisprudenza che si è occupata del nesso di causalità nelle cause di servizio ha chiarito che “seppur non possa pretendersi la certezza del nesso di causalità tra prestazione di servizio ed infermità, è comunque necessario che tale nesso sia desumibile con elevato grado di probabilità (cfr. Cons. Stato Sez. IV Sent., 19-05-2008, n. 2324), precisando che il principio della “causalità adeguata”, riversato nel settore medico legale delle patologie contratte in servizio, e allo stesso riconducibili sotto il profilo causativo o concausale, richiede sempre la riconoscibilità dell’esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell’insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali – benché parimenti verificatesi in servizio- restano tuttavia riguardabili unicamente quali mere occasioni rivelatrici di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio (Cons. Stato Sez. IV, 16-03-2012, n. 1510.
In base alle suddette argomentazioni l’appello è stato respinto.
Avv. Maria Teresa De Luca



