Sicurezza negli ospedali lombardi: legittimo il divieto dell’uso del velo

0
sicurezza ospedali

Non ha carattere discriminatorio il cartello che per ragioni di sicurezza vieta l’ingresso negli ospedali della Regione Lombardia a persone col volto coperto: lo ha stabilito la Corte d’appello di Milano con un provvedimento del 28 ottobre scorso

La vicenda

A partire dal mese di gennaio del 2016 all’ingresso di numerosi uffici pubblici ed ospedali della regione Lombardia erano stati affissi dei cartelli riportanti la scritta “per ragioni di sicurezza è vietato l’ingresso con volto coperto”, accompagnato da tre immagini con persone con casco, passamontagna e burqa, ciascuno all’interno di un cerchio rosso sbarrato, messaggio tradotto anche in inglese, francese e arabo.

Quattro associazioni avevano proposto azione civile nei confronti della Regione Lombardia chiedendo al Tribunale di Milano di “accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento assunto dalla Regione Lombardia, con la deliberazione di Giunta n. X/4553 del 10.12.2015”.

L’azione proposta riguardava non tanto l’atto amministrativo in sé, quanto piuttosto il diritto di quei gruppi sociali qualificati per l’appartenenza a determinate etnie o religioni a non essere trattati in modo meno favorevole e, quindi discriminati.

Nell’aprile del 2017 il Tribunale di Milano (con ordinanza del 20.4.2017) rigettava il ricorso e condannava le quattro associazioni al pagamento delle spese di lite in favore della Regione.

Lo scorso 28 ottobre è stato depositato il provvedimento della Corte d’Appello di Milano, Sezione Persone, Minori e Famiglie che ha confermato l’ordinanza di primo grado.

«Non può certamente essere attribuito alla delibera in questione un carattere discriminatorio – si legge nella sentenza della corte milanese -, anzitutto per la sua genericità e per avere correttamente messo in relazione la impossibilità di identificare una persona, in quanto con volto coperto, in determinati luoghi pubblici con problemi di ordine pubblico e sicurezza (che i gravissimi attentati in luoghi pubblici hanno reso ancor più evidenti, destando vivo allarme sociale), senza che vi sia stata alcuna violazione di riserva di legge, avendo la delibera richiamato espressamente la legge 152/75 (c.d. legge Reale)».

Discorso a parte è stato svolto con riguardo ai cartelli. Sul punto la corte territoriale ha inteso condividere alcune delle argomentazioni svolte dalle associazioni appellanti.

Sebbene infatti fosse evidente che le tre rappresentazioni grafiche (casco, passamontagna e, presumibilmente, burqa o niqab) avessero carattere esemplificativo, visto anche il carattere generale della scritta “per ragioni di sicurezza è vietato l’ingresso con il volto coperto”, “si tratta comunque – ha affermato la corte milanese – di una modalità comunicativa piuttosto grezza e, soprattutto, dalle incerte conseguenze dal momento che, a differenza degli uffici regionali, il cui accesso è oltretutto regolato dal decreto della presidenza n. 11921 del 29.12.2015, negli ospedali non vi sono tornelli né personale addetto alla identificazione e non è noto se vi siano o meno provvedimenti amministrativi che disciplinano l’ingresso nelle strutture sanitarie”.

Ad ogni modo il nodo centrale della questione era quello di verificare se quei cartelli fossero in qualche modo (anche indirettamente) discriminatori e se vi fossero dunque, motivi tali da giustificare lo svantaggio che, nel caso di specie, era rappresentato per le donne che, per motivi religiosi, indossano il velo integrale.

La decisione

Ebbene la risposta è stata negativa. La Corte d’appello ha affermato che viste “le caratteristiche dei luoghi e la grande frequentazione di utenti è molto difficile prevedere forme di identificazione quali quelle negli aeroporti e negli uffici pubblici e, in ogni caso, non vi sono atti amministrativi che li prevedano; d’altra parte la domanda avanzata dalle associazioni della immediata rimozione dei cartelli non appare a sua volta, una soluzione proporzionata, lasciando irrisolto il problema della sicurezza pubblica che ha ispirato la Delibera di Giunta Regionale”.

In definitiva, è stata condivisa l’impostazione del Tribunale che ha valutato come proporzionato e ragionevole lo “svantaggio” imposto dal cartello alle donne che indossano il velo integrale per motivi religiosi, in quanto limitato nel tempo e circoscritto nel luogo delle Strutture Sanitarie Regionali (SSR) e giustificato da ragioni di pubblica sicurezza.

Peraltro, non era noto in quante SSR fossero stati apposti i cartelli, né quali conseguenze avessero determinato in concreto e se fossero ancora esposti o meno.

La redazione giuridica

Leggi anche:

SICUREZZA OSPEDALIERE: OGNI ANNO 100 MILA FERITE ACCIDENTALI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui