Siepe adiacente alla strada pubblica, va potata se fonte di pericoli

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Se la siepe adiacente alla strada pubblica ostruisce la visuale dei veicoli, sussiste un interesse pubblico alla sua rimozione per garantire la sicurezza del traffico

Il TAR della Lombardia si è pronunciato con sentenza n. 313/2018,  sul ricorso presentato dai proprietari di un garage nei confronti del vicino di casa.

L’ingresso alle autorimesse prevedeva il passaggio attraverso un vialetto di collegamento con una strada urbana comunale. Un percorso che la coppia, in fase di uscita, doveva compiere in retromarcia poiché il vialetto non era sufficientemente largo da consentire l’inversione delle autovetture.

I ricorrenti lamentavano la presenza, sulla banchina e all’esterno della recinzione del vicino, di una siepe che impediva loro la visuale ostacolandone le manovre. Avevano quindi proposto davanti al TAR una prima domanda cautelare, che aveva trovato accoglimento.

Il Tribunale aveva precisato che non era necessaria la rimozione dell’intera siepe purché la riduzione del fogliame fosse sufficiente a garantire ragionevoli condizioni di sicurezza. Il tutto attraverso un’adeguata e costante potatura.

Nel corso del giudizio tuttavia, entrambe le parti avevano insistito nelle proprie conclusioni.

Nel nuovo provvedimento il TAR ha confermato quanto stabilito nella precedente pronuncia. I Giudici hanno evidenziato come “un’area di sedime posta ai lati di una strada comunale, pur risultando privata in base alle cartografiecatastali, può essere qualificata come soggetta a uso pubblico”. Ciò purché sussistano gli indici di demanialità indicati dalla legge n. 2248/1865.

La normativa, nello specifico, include nella viabilità comunale anche le controbanchine e gli spazi adiacenti alle strade pubbliche, quando siano aperti sul suolo pubblico. Secondo il Tribunale affinché si produca un effetto di pubblicizzazione degli spazi, non è necessaria un’esatta corrispondenza con le attuali categorie del codice della strada. E’ sufficiente l’evidenza della fruizione pubblica del sedime e il rapporto di pertinenzialità con la strada pubblica.

Nel caso in esame, la siepe del vicino, sebbene facesse certamente parte della situazione consolidata dei luoghi, era divenuta nel tempo fonte di pericoli. Essa infatti ostruiva la visuale di chi si immetteva sulla strada pubblica. In tale situazione, pertanto, sussisteva un interesse pubblico alla sua rimozione per aumentare il cono di visuale e garantire la sicurezza del traffico.

Il Giudice ha quindi ritenuto corretta la decisione del Comune.

Quest’ultimo aveva deciso di suddividere la siepe in segmenti, tenendo conto della porzione di visuale ostruita, imponendo ne venisse rimossa solo una parte.

Il TAR ha inoltre riconosciuto al Comune il potere di verificare, anche su segnalazione dei ricorrenti o di terzi interessati, il rispetto dell’obbligo di potatura. In caso di reiterato inadempimento, l’Ente può disporre la rimozione integrale della siepe.

 

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