Nel caso di sinistro stradale causato dal difetto del veicolo non risponde la Compagnia assicurativa ma il costruttore del veicolo

La particolare vicenda approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Firenze che respingeva l’appello proposto dalla Società Fiat in relazione alla pronunzia di prime cure del Tribunale di Lucca che accoglieva la domanda di una donna vittima di un sinistro stradale.

Il sinistro lamentato dalla donna si verificava mentre la stessa eseguiva un sorpasso con la propria autovettura Lancia Musa e si ritrovava nell’impossibilità di staccare il pedale dell’acceleratore che restava completamente premuto e bloccato e quindi risultava impossibile rallentare la marcia del veicolo stesso.

Nel corso del giudizio veniva, infatti, acclarata la mancanza del tampone di arresto del pedale dell’acceleratore.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito la società Fiat propone ricorso per Cassazione contestando la fondatezza del danno psichico subito dalla donna e la mancata applicazione della disciplina sulla responsabilità civile automobilistica.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 25023/2019, ribadisce che nell’ipotesi di danno derivato da vizio di costruzione concorrono la responsabilità obiettiva del conducente/proprietario, nonchè la responsabilità del costruttore il quale ha costruito il veicolo col vizio che ha determinato il danno.

Con la conseguenza che, ove più soggetti, con attività sia pure diverse e non contemporanee concorrano a produrre il medesimo fatto dannoso, si verifica una responsabilità solidale.

Al riguardo i Supremi Giudici precisano che “il fabbricante-venditore di una cosa è responsabile non solo ex empto verso il compratore per i vizi in essa riscontrati, ma altresì, a titolo di illecito, del danno sofferto da terzi in dipendenza di tali vizi, che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si è verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata”.

Viene dunque considerata corretta dalla Cassazione la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze anche laddove viene sottolineato che i danni del sinistro non sono quelli da circolazione stradale, anche perché non vi è stata collisione con altri veicoli, ma da difetto di produzione del veicolo in quanto trattasi di danni causati dalla vettura (difettosa) al conducente medesimo, con la conseguenza che risultano inapplicabili le norme del Codice delle Assicurazioni.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi la Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della Società Fiat.

Avv. Emanuela Foligno

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