L’abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione a meno che non venga dimostrato che la condotta dell’altro coniuge rendesse la convivenza impossibile, o se la stessa fosse da tempo oltre i limiti della sopportazione
La corte d’appello, relativamente all’addebito, rilevava che i coniugi, di fatto separati dal 2004-2005 non avevano mai costruito un vero rapporto di coniugio fondato sull’affezione reciproca, la progettualità di coppia e la condivisione. Il fallimento del rapporto e della convivenza erano quindi una responsabilità condivisa da entrambi i coniugi e non una colpa esclusiva della moglie. La donna ricorre in Cassazione al fine di richiamare l’attenzione dei giudici di legittimità sul fatto che la stessa era stata coinvolta nelle attività finanziarie del marito, i cui effetti negativi ancora avevano impatto negativo sulla vita della signora.
Con riguardo all’abbandono del tetto coniugale la Suprema Corte ribadiva che: “l’abbandono della casa coniugale di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova dell’asserita esistenza di una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono- che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge , ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto”.
La Suprema Corte, dunque, con l’ordinanza n. 12241/2020, rigettava il motivo principale di ricorso incidentale del marito, con cui questo lamentava il mancato accoglimento, da parte della Corte d’Appello della richiesta di addebito della separazione a carico della moglie per abbandono del tetto coniugale; confermava, invece, la decisione del giudice del gravame.
Avv. Claudia Poscia
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