Quando il danno materiale viene integralmente risarcito, costituisce prova presuntiva dell’esclusiva riconducibilità del sinistro alla condotta del convenuto (Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 861/2021 del 05/08/2021 RG n. 3370/2018)
Viene appellata la sentenza del Giudice di Pace di Rossano che decideva sul sinistro stradale verificatosi tra il camion e la Fiat 500 condotta dall’attrice e di proprietà della madre.
L’attrice deduce la esclusiva responsabilità del sinistro all’autocarro e invoca il pagamento dell’importo di euro 4.922,00, di cui euro 1.633,00 per invalidità permanente.
La Compagnia assicuratrice contesta an e quantum della domanda e, all’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace rigettava la domanda e compensava le spese.
In motivazione, osservava che non vi era prova certa dell’effettività delle lesioni lamentate dalla conducente della Fiat, in quanto l’unico testimone addotto era la madre dell’attrice, proprietaria del veicolo e quindi portatrice di interesse rilevante ai fini della incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
Osservava, inoltre, il primo Giudice che nel modello CAI compilato dalle parti non veniva fatto riferimento a lesioni subite dalla conducente dell’autoveicolo.
La donna propone appello lamentando l’erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice e l’omessa considerazione delle risultanze della CTU medico legale espletata.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, ritiene il gravame integralmente fondato in punto di responsabilità e parzialmente fondato in punto di entità del risarcimento.
Premesso che il danno all’autovettura Fiat 500 è stato interamente risarcito dalla Compagnia dell’autocarro, tale dato, valutato unitamente all’immediato riconoscimento della propria esclusiva responsabilità da parte del conducente dell’autocarro nella redazione del modello CAI e alla mancata comparizione dello stesso all’udienza deputata all’espletamento del suo interrogatorio formale, costituisce prova presuntiva dell’esclusiva riconducibilità del sinistro alla condotta del convenuto.
Per quanto riguarda le lesioni lamentate dall’attrice, cefalea a cervicalgia, le stesse ben possono manifestarsi nei giorni seguenti a quello in cui si è verificato il sinistro.
La CTU Medico-Legale ha confermato l’ esistenza delle lesioni e ha riconosciuto giorni di inabilità temporanea , assoluta (ITA ; 5 giorni ) e parziale (IT P; 5 giorni al 100%, 6 giorni al 75% e 33 giorni al 50% ), nonché esborsi per spese mediche di euro 90,00) e invalidità permanente nella misura dello 0.5%, nei confronti della quale nessuna monetizzazione viene riconosciuta.
Conseguentemente, applicando le tabelle sulle microlesioni, il complessivo risarcimento del danno biologico ammonta a euro 1.348,00.
Nulla viene riconosciuto a titolo di danno morale, in quanto lo stesso non è stato debitamente dimostrato dalla danneggiata.
Al riguardo, il Tribunale ribadisce che “Non costituisce … duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ed ancora, “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”.
La parziale soccombenza dell’attrice determina la compensazione delle spese nella misura di 1/3.
Conclusivamente, il Tribunale in funzione di Giudice d’Appello, accoglie parzialmente l’appello e condanna la compagnia assicuratrice dell’autocarro al pagamento dell’importo di euro 1.348,00; compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
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