Danni all’apparato uditivo causati dalle mansioni lavorative

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fibre di amianto

La CTU accerta danni all’apparato uditivo del 6%, mentre il Giudice valutando le audiometrie accerta il danno nel 4% (Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 352/2020 del 23/08/2021-RG n. 899/2017)

Con l’originario ricorso il lavoratore deduceva: di avere lavorato dall’anno 2004 fino al 12 novembre 2010 nel settore dell’edilizia nel cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Reggio Calabria, nel tratto Pellaro-Capo d’Armi, svolgendo attività di martellatura, perforazione, avvitatura e altre lavorazioni per le quali utilizzava macchinari quali piallatrice, martelli pneumatici, seghe circolari, compressori, martelli e scalpelli demolitori, il cui rumore aveva causato gravi danni all’apparato uditivo; che aveva presentato in data 15 luglio 2013 all’Inail denuncia per il riconoscimento di malattia professionale in quanto affetto da ” ipoacusia percettiva bilaterale”, ma che la domanda era stata rigettata per ritenuta mancanza dell’esposizione al rischio idoneo a provocare la malattia denunciata.

Il Giudice del Lavoro rigettava il ricorso, dichiarando la prescrizione triennale ai sensi dell’articolo 112 del TU n.1124 del 1965 e irripetibili le spese processuali ai sensi dell’articolo 152 disp att cpc.

Il lavoratore propone appello, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che: “la denuncia di malattia professionale del 15 luglio 2013 fa riferimento a una patologia della cui sussistenza il lavoratore era già edotto nel 2009; il termine iniziale non può essere individuato nel momento in cui il ricorrente ha avuto consapevolezza dell’effettiva gravità della patologia, in quanto a essere tabellata è l’ipoacusia da rumore tout court, senza distinzione tra quella delle vie alte o altre tipologie; la scelta del ricorrente di attendere un aggravamento nel tempo di tale ipoacusia ai fini della presentazione della denuncia costituisce una determinazione soggettiva dell’interessato”.

L’appellante deduce che occorre tenere conto, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale, non solo dell’insorgenza dei postumi consolidati e della normale conoscibilità in relazione alla eziologia professionale, ma anche del raggiungimento della soglia minima per l’ indennizzabilità della malattia, che ben potrebbe intervenire in un momento temporale successivo.

La Corte osserva che il Giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare ai sensi degli artt. 112 e 135, del D.P.R. n. 1124 del 1965 il momento in cui l’esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall’interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all’assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità).

Ebbene, il Giudice di primo grado ha omesso tale indagine, negando ogni incidenza al raggiungimento del grado di indennizzabilità, limitandosi a rilevare il tempo della prima diagnosi della malattia e la conoscibilità dell’origine professionale.

Per tale ragione la Corte d’Appello dispone CTU Medico-Legale onde accertare se l’ipoacusia denunciata abbia eziologia professionale e in ogni caso l’entità complessiva dei postumi permanenti.

Il CTU ha ritenuto che: “il lavoratore ha riferito che da novembre 2010 non aveva espletato alcuna attività lavorativa e di non essersi esposto a rumori potenzialmente nocivi in ambiente extralavorativo, né di avere assunto farmaci ototossici, per cui si si presume che l’esposizione a rumore potenzialmente nocivo in ambiente lavorativo sia cessata da quella data e che il danno dell’ipoacusia da rumore non si sia ulteriormente aggravato; nell’ipoacusia da rumore la cessazione dell’esposizione al rischio non si accompagna ad un’evoluzione in senso peggiorativo del danno uditivo e un eventuale aggravamento di un danno uditivo, manifestatosi successivamente alla cessazione dell’esposizione al rischio, può essere ascritto a cause extraprofessionali, ma non deve essere considerato la normale evoluzione peggiorativa di un danno cocleare da rumore; ci si deve basare per la valutazione dell’ipoacusia ai valori di perdita uditiva riportati nell’esame audiometrico cronologicamente più vicino alla data di cessazione dell’attività lavorativa (novembre 2010); dei tre tracciati audiometrici in atti ( gennaio 2009, 2013 e 2019) deve considerarsi per la risposta al quesito quello più recente eseguito in corso di visita peritale, non ritenendo valido l’esame del 2009 , eseguito in corso di esposizione professionale….(…).. La percentuale d’invalidità derivante dall’ipoacusia, ovvero il danno biologico indennizzabile, secondo il D.L.vo n°38/00 – tabelle ex D.M. luglio 2000, è nella misura del 6 % a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, calcolato applicando la tabella elaborata da Marello al tracciato audiometrico del 21.05.2019 (visita peritale), con consolidamento, in ragione dell’ astensione dall’attività lavorativa in ambiente rumoroso, al Novembre 2010”.

Ciò posto, l’attività lavorativa nei cantieri per il raddoppio della linea ferroviaria non si è svolta fino al 12 novembre 2010, ma solo fino al luglio del 2009, cui seguivano un periodo di disoccupazione e poi dall’aprile 2010 al novembre 2010 il rapporto di lavoro proseguiva con altra società che eseguiva opere nei cantieri autostradali della Salerno – Reggio Calabria.

Ora, il ricorrente non ha ritenuto di articolare una qualsiasi prova ( ad es. chiamando a testimoniare i colleghi di lavoro ), né di offrire documentazione proveniente dalle società datoriali in ordine alle specifiche mansioni e alle modalità concrete delle stesse nel periodo di riferimento (2004 -2009), tanto più iodo di presunta esposizione al rischio lavorativo copre appena un quinquennio, dal luglio 2004 al luglio 2009 (con intervallo per cassa integrazione di 9 settimane nel 2007).

Una volta acclarato l’aggravamento progressivo del deficit uditivo, il corollario che ne consegue è che a far data dal luglio del 2009, e fino alla visita peritale avvenuta ben 10 anni dopo, il ” decremento ingravescente della percezione uditiva” riferito dal ricorrente al CTU non può che essere attribuito a cause extraprofessionali, “essendosi manifestato successivamente alla cessazione dell’esposizione al rischio”.

Inoltre, non corrisponde a vero che dei tre tracciati audiometrici in atti quello eseguito nel 2009 presso l’ASP di Melito Porto Salvo sia “similare a quello eseguito nel corso della consulenza tecnica” (come affermato dal CTU), posto che coincidono solo i valori dell’orecchio sinistro per le frequenze 2000,3000 e 4000 Hz (rispettivamente 30, 50 e 55) e quello dell’ orecchio destro per la frequenza 3000 (pari a 45) , nel resto risultando nel 2019 un aggravamento rispetto al 2009 (da 20 a 30 per frequenze 500 e 1000 orecchio sinistro e da 25 a 35, da 30 a 35 e da 35 a 45 per orecchio destro) , salvo che per il dato anomalo della frequenza 4000 (maggiore nel 2009).

Il tracciato del 2009, sia pure effettuato senza mascheramento, è coerente con l’evidenziato “decremento ingravescente della percezione uditiva” nel corso degli anni.

Applicando la tabella elaborata per le ipoacusie da Marello (che assegna un valore ponderato per ogni singola frequenza, con scorporo di un quantum di danno riferibile alla socio – presbiacusia, adottando come limite di normale uditiva la soglia di 20dB per tutte le frequenze – così nei criteri applicativi Tabella menomazioni DM 12/07/2000), ma sostituendo ai valori del 2019 ( così il CTU a pagg. 6 e 7) quelli del 2009, si ottiene una percentuale del 3,92 % (da arrotondare al 4%), inferiore alla soglia minima indennizzabile del 6 %.

Il rilievo del CTU secondo cui sarebbe un ostacolo all’utilizzo del tracciato del 2009 il fatto che sia stato effettuato in corso di esposizione lavorativa non appare dirimente, ove si consideri che: in realtà, per quanto già detto, la cessazione dell’esposizione al rischio lavorativo, come cristallizzata nel ricorso introduttivo, va individuata non già a novembre del 2010 ma nel mese di luglio del 2009; risulta preferibile fare riferimento ai dati strumentali risalenti a pochi mesi prima di detta cessazione (gennaio – luglio 2009) , piuttosto che a quanto accertato all’attualità, a circa dieci anni di distanza.Per tali ragioni viene confermata, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado, rigettando nel merito la domanda.

La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro -, rigetta l’appello; dichiara le spese dell’appello irripetibili ; pone a carico del lavoratore i compensi di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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