In caso di sinistro stradale, il soccorso dei feriti è un tema delicato. Una sentenza della Cassazione fa luce sugli obblighi che spettano a tutti i soggetti coinvolti.

La Corte di Cassazione penale con la sentenza numero 10736/2018 ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di soccorso dei feriti in caso di sinistro stradale.

Per la Cassazione, infatti, tutti i soggetti coinvolti, non solo il responsabile del sinistro stradale, sono tenuti a prestarlo.

Ogni persona coinvolta nell’incidente è obbligata a chiamare le autorità e attendere il suo intervento, a prescindere dalla sua responsabilità.

Pertanto, chi non si occupa del soccorso dei feriti in tali circorstanze commette un illecito amministrativo e penale.

Nello specifico, l’art. 189 del Codice della Strada prevede infatti, al comma 1 che: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

Ai sensi del successivo comma 6, si precisa quanto segue.

“Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

E ancora, “si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti”.

In base a tale premessa normativa, la Cassazione si è espressa come segue.

Per i giudici, è sufficiente un collegamento con il sinistro per far scattare l’obbligo di soccorso dei feriti.

Nel caso di specie, un conducente di un trattore nel novembre 2013 si è allontanato dal luogo del sinistro con feriti, prima dell’arrivo delle forze di polizia. In questo modo, ha impedito alle stesse di procedere alla sua identificazione, alle verifiche ed ai rilievi necessari.

La Corte d’Appello ha confermato la condanna di primo grado nei suoi confronti, ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, Codice della Strada.

L’imputato ha fatto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza del dolo. Questo poiché non si è tenuto conto neppure della condotta successiva dell’imputato, ritenendo non provato l’urto diretto tra i veicoli.

Ancora, l’uomo sosteneva che l’assenza di segni conseguenti all’urto era di  lieve entità. Inoltre, affermava che il rumore prodotto dalla trattrice era talmente forte da rendere il fatto non percepibile dal responsabile.

I giudici però hanno respinto il suo ricorso. Dalla dicitura del Codice della Strada, infatti, emerge che, ai fini della punibilità prevista dal comma 6 dell’art. 189, il comma 1 non richiede necessariamente un urto tra i veicoli.

È infatti sufficiente che il verificarsi del sinistro sia in qualche modo ricollegabile al comportamento dell’utente della strada, anche se non è responsabile dell’incidente stesso.

L’art. 189, comma 1, Cod. Strada, affermano i giudici, dispone che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

In questo modo, si attribuisce all’espressione “incidente comunque ricollegabile al suo comportamento” il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia.

La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada che, coinvolto in un sinistro, non presti assistenza alle persone ferite.

Ciò in quanto l’obbligo di soccorso dei feriti sussiste indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro.

 

 

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