Commette appropriazione indebita l’amministratore che utilizza le somme di un condominio per far fronte alle necessità di un altro stabile

Era accusata di appropriazione indebita pluriaggravata per l’utilizzo delle somme versate sul conto corrente di uno dei condomini da lei amministrati per far fronte alle necessità di un altro condominio.

L’imputata era stata condannata sia in primo grado che in appello. Per la Corte territoriale, in particolare, la condotta contestata integrava il reato in quanto comportava di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento.

Nel ricorrere per cassazione l’amministratrice eccepiva l’assenza degli elementi costitutivi del reato ascrittole. A suo giudizio si era in presenza di una mera mala gestio. In particolare, lamentava l’inaffidabilità della perizia contabile valorizzata dai Giudici del merito, l’assenza di dolo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In fine deduceva che non andava liquidato alcun danno non patrimoniale in favore della parte civile.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 12783/2020, ha ritenuto il ricorso inammissibile.

In ordine alla determinazione dell’ammontare delle somme di cui l’imputata si era appropriata in danno del primo condominio, i giudici del merito avevano infatti conformemente e motivatamente recepito i rilievi della perizia espletata, condivisa perché argomentata e documentata. Di tutto ciò, l’imputata aveva necessariamente consapevolezza, essendone stata artefice: di qui, l’integrazione del necessario dolo.

A fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello aveva condivisibilmente valorizzato l’apprezzabile gravità concreta del reato, l’esistenza di un precedente specifico e l’assenza di resipiscenza, nel complesso comunque pervenendo all’irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

Meramente assertiva, in presenza dell’integrazione del reato contestato, era poi la pretesa che non si procedesse alla liquidazione del danno non patrimoniale da reato. Come già chiarito dalla stessa Cassazione, infatti, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, é censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. Nel caso in esame, il danno complessivo era stato correttamente quantificato in euro 25.000, aggiungendo al danno patrimoniale (pari ad euro 17.158,35) quello non patrimoniale liquidato equitativamente in misura non irragionevole.

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