Le tabelle millesimali hanno due funzioni: una è quella di distribuire tra i condomini il carico delle spese del condominio; l’altra è quella di indicare il “peso” di ciascun condomino nella formazione della volontà dell’assemblea

La vicenda

Il proprietario di più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio aveva citato in giudizio il condominio. Nella specie, il ricorrente aveva riferito che tale condominio, dotato di tabelle millesimali allegate al regolamento di natura contrattuale, aveva tentato di dotarsi di nuove tabelle. In particolare, nel corso di una assemblea condominiale ed in sede di discussione del punto 1 dell’ordine del giorno – avente ad oggetto la: “approvazione nuove tabelle millesimali condominiali allegate – delibera e decisioni in merito” – erano state approvate con una maggioranza di 9 condomini su un totale di 11 per millesimi 849,20 “le nuove  tabelle millesimali” e che con successiva delibera fossero state annullate le precedenti tabelle.

Ad avviso del ricorrente la delibera impugnata doveva ritenersi nulla in quanto per la modifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale sarebbe stata necessaria l’unanimità dei voti favorevoli di tutti i condomini partecipanti al condominio.

Il Tribunale di Roma (Sezione Quinta, sentenza n. 5877/2020) ha accolto la domanda perché fondata nel merito.

In primo luogo, il giudice capitolino ha ritenuto ammissibile l’impugnativa del condomino. Come è noto, infatti, il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene (art. 1118 c.c.).

La legge dispone, altresì, che, sempre ove non sia precisato dal titolo, il valore proporzionale di ciascuna unità debba essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento (art. 68 disp. att. c.c.).

Le tabelle millesimali si possono definire documenti di natura tecnico-valutativa del patrimonio dei condomini per mezzo dei quali viene precisato, sulla base di calcoli aritmetici, il valore, espresso in millesimi, di ciascun piano o porzione di piano porzioni di piano rispetto a quello dell’intero edificio.

In particolare, le tabelle hanno due funzioni. La prima è quella di distribuire tra i condomini il carico delle spese condominiali. La seconda è quella di indicare il “peso” di ciascun condomino nella formazione della volontà dell’assemblea.

Ebbene, nel caso di specie, quanto alle determinazioni assunte nel corso della assemblea di condominio, l'”annullamento della precedente delibera relativa alle tabelle millesimali di proprietà e la nuova approvazione delle tabelle millesimali in conformità all’effettiva consistenza delle unità immobiliari del condominio” il giudice capitolino ha avuto modo di rilevare che tale punto non fosse stato approvato, non essendo stata raggiunta la maggioranza di legge. Lo stesso condominio, in quella sede, aveva espressamente dato atto della circostanza che “non raggiungendo la doppia maggioranza di deliberazione il punto all’ordine del giorno non poteva essere approvato, rimanendo in vigore la precedente delibera assembleare”.

Era pertanto, pacifico che una tale volontà assembleare – espressa con specifico riguardo all’argomento posto all’ordine del giorno che aveva ad oggetto la “precedente delibera relativa alle tabelle millesimali di proprietà”, fosse del tutto inidonea ad introdurre nuove tabelle millesimali o confermare tabelle deliberate dall’assemblea.

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