In caso di multa per eccesso di velocità, qualora il proprietario del veicolo non comunica i dati di colui che era alla guida del mezzo al momento della infrazione rischia di ricevere un secondo verbale

La vicenda

Il Tribunale di Salerno aveva accolto l’appello di un conducente annullando la cartella esattoriale di pagamento emessa da Equitalia, relativa ad una multa per eccesso di velocità, per inesistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

Contro tale sentenza l’ente locale aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova ed, in particolare, dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

Ad avviso del ricorrente, il giudice dell’appello aveva erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione: il verbale al quale esso si riferiva, infatti, non era mai stato oggetto di ricorso dinanzi al prefetto e costituiva, pertanto, ex art. 203 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, titolo esecutivo.

La multa per eccesso di velocità

Nel 2005 veniva notificato al proprietario del veicolo un verbale di Polizia Municipale per violazione dei limiti di velocità, ex art. 142/9 C.d.S., il quale conteneva l’intimazione a comunicare le generalità e il numero di patente di chi si trovasse alla guida al momento dell’infrazione, pena l’emissione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 126 bis C.d.S.

Quest’ultimo propose, allora, ricorso amministrativo al Prefetto avverso il primo verbale: sennonché, relativamente alla intimazione in esso contenuta riguardante l’obbligatoria comunicazione delle generalità del conducente dell’autovettura, fu emesso un secondo verbale, rispetto al quale egli non propose alcun ricorso; né provvide al pagamento della relativa sanzione.

Il Comune affidò così la riscossione coattiva della sanzione portata nel secondo verbale all’ente esattore che notificò all’opponente la cartella di pagamento, oggetto del successivo giudizio di opposizione e che il giudice di pace dichiarò inammissibile.

Il Tribunale di Salerno, invece, accolse l’appello, poiché l’appellante aveva provato di aver comunicato alla Polizia Municipale il nominativo del guidatore (che era lui stesso); ed inoltre, avendo impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo esecutivo.

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha già chiarito che “in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del Codice della Strada, sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali” (Cass. n. 22881/2010).

Si è anche detto che “il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, Codice della Strada, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dell’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito” (Cass. n. 15542/2015; Cass. n. 18027/2018).

In buona sostanza, al principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega la necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare.

Nel caso in esame, il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente contro la multa per eccesso di velocità, rispetto al quale era ancora pendente l’opposizione, costituisse un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo che, invece, del tutto autonomo rispetto al primo, si era validamente costituito in mancanza di specifica opposizione.

La Suprema Corte (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 8479/2020) ha pertanto, ritenuta fondata la violazione delle norme e dei principi indicati nella prima censura. Il giudice dell’appello aveva, infatti, apoditticamente affermato che l’appellante avesse comunicato il nominato del conducente alla Polizia Municipale, senza mostrare alcun effettivo apprezzamento delle evidenze documentali valutate dal primo giudice come inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa (per mancanza di sottoscrizione della comunicazione prodotta) e senza considerare che qualora il verbale non venga opposto si “trasforma”, comunque, in un valido titolo esecutivo.

In conclusione, la sentenza è stata cassata.

Avv. Sabrina Caporale

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