Sorpasso azzardato provoca lo scontro frontale con un motociclo il cui conducente, dopo lo scontro, viene investito da altro veicolo e decede (Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 2166 pubblicata il 15/12/2021).

Sorpasso azzardato con invasione della carreggiata opposta provoca scontro frontale con il motociclo e coinvolgimento di un terzo veicolo. I conducenti di entrambi i veicoli venivano ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo.

Sorpasso azzardato innesca un gravissimo sinistro stradale con esito mortale.  La Corte d’Appello di Ancona conferma la decisione del Tribunale, con la quale le conducenti dei due veicoli erano state ritenute responsabili del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni del motociclista.

In particolare, si è contestato alla prima di avere effettuato il soprasso azzardato di alcuni veicoli che precedevano il motociclo dalla stessa condotto, in violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 1, senza accertarsi cioè che la strada fosse libera e che non sopraggiungessero mezzi dalla direzione opposta di marcia, così invadendo, per l’appunto, la corsia opposta e collidendo frontalmente con il ciclomotore condotto dalla vittima.

Alla seconda si è contestato di avere violato l’art. 141 C.d.S., comma 2, per non aver regolato la propria andatura sì da essere in grado di approntare le manovre necessarie e di non aver tempestivamente arrestato la propria vettura, così investendo il motociclista, già riverso sul suolo a seguito del primo impatto con il motoveicolo condotto dalla imputata, colpendolo al torace e trascinandolo lungo la sede stradale per circa mt. 1,50.

Il decesso della vittima avveniva a causa di uno shock irreversibile da emorragia interna (frattura del bacino con lussazione femore sinistro, trauma cranico con fracasso dell’osso mascellare).

Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorsi in Cassazione le imputate.

La conducente della moto lamenta l’apprezzamento dell’efficacia interruttiva della condotta del veicolo sul nesso causale tra la sua condotta, ovverosia il sorpasso azzardato, e l’evento mortale.

In sostanza la ricorrente deduce, che la propria condotta avrebbe costituito solo occasione del verificarsi dell’evento mortale, da ricollegarsi esclusivamente alla condotta di guida del veicolo connotata da una forte distrazione.

La conducente del veicolo deduce che i Giudici d’appello non avrebbero operato alcuna indagine critica dei motivi del gravame, sia quanto alla dedotta inconciliabilità delle testimonianze in ordine alla posizione del corpo della vittima sulla strada, che avuto riguardo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e della posizione assunta dal corpo della vittima a seguito della rotazione di esso per effetto del secondo impatto.

I ricorsi sono entrambi inammissibili.

La Corte d’Appello ha condiviso il percorso argomentativo del primo giudice, il quale aveva ricostruito il sinistro in base alle testimonianze degli agenti intervenuti, dei testi oculari e del medico che aveva effettuato l’ispezione cadaverica. Sulla scorta di tale materiale probatorio, veniva accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che la motociclista imputata, pur in presenza della linea continua di mezzeria, aveva operato un sorpasso azzardato della fila di autovetture che la precedevano, invadendo la opposta corsia di marcia e senza avvedersi del ciclomotore condotto dalla vittima che da essa proveniva.

I due mezzi impattavano frontalmente, infatti, proprio nella corsia di competenza della vittima.

Si era trattato, dunque, di una palese manovra di sorpasso azzardata particolarmente pericolosa.

La seconda imputata, invece, pur avendo rallentato la propria velocità, non si era avveduta della presenza del corpo sull’asfalto, nonostante la buona visibilità.

Per tali ragioni, la Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

La redazione giuridica

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