Sospetto peritonismo: medici non intervengono, la perizia li scagiona

0
la deposizione del consulente tecnico di parte

Accolto il ricorso di due medici condannati dal Giudice di secondo grado, in riforma della sentenza del Tribunale, a risarcire i parenti di un paziente morto per un mancato intervento dopo una diagnosi di sospetto peritonismo

Con la sentenza n. 10491/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da due medici chirurghi contro la decisione della Corte di appello che, decidendo ai soli effetti civili e in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale, li aveva condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale in favore delle stesse. I ricorrenti erano finiti a giudizio per omicidio colposo in relazione al decesso di un paziente. Nello specifico erano accusati di ritardato non aver effettuato con urgenza sulla vittima un intervento chirurgico di appendicite, nonostante la diagnosi di sospetto peritonismo e una situazione sintomatica rivelatrice di una infiammazione acuta in atto.

In primo grado il Tribunale aveva mandato assolti gli imputati “perché il fatto non sussiste” ma la Corte di appello, in seguito ad impugnazione della sola parte civile, aveva individuato profili di responsabilità a carico dei due sanitari, sostenendo che, “attese le condizioni di assoluta urgenza del caso e la evidenza della diagnosi, costoro avrebbero dovuto immediatamente richiedere la disponibilità di una sala operatoria nella struttura ospedaliera, intervenendo chirurgicamente sul paziente, nonostante l’indisponibilità di posti letto”, anche accettando di collocarlo, nel decorso post operatorio, in un altro reparto o in un posto barella. Secondo il Collegio distrettuale, il ritardo nell’intervento, dovuto anche alla effettuazione di un accertamento superfluo (TAC addome), avrebbe determinato il decesso del paziente, rendendo irreversibile la condizione patologica acuta.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti eccepivano, tra gli altri motivi, la mancanza di una motivazione rafforzata nella sentenza di appello nonché il vizio logico afferente alla valutazione delle prove scientifiche convogliate nel giudizio sottolineando come le conclusioni del consulenti del P.M avessero sostanzialmente escluso responsabilità da parte degli indagati.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte accogliendo il ricorso in quanto fondato.

La Cassazione ha richiamato il principio di legittimità in base al quale nel caso in cui, “per diversità di apprezzamenti, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, egli non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa del giudice di primo grado – genericamente richiamata – delle semplici notazioni critiche di dissenso, essendo invece necessario che riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, che consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni”.

E ancora – hanno sottolineato dal Palazzaccio – “in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato”. Ai fini della riforma della sentenza assolutoria, pertanto, “in assenza di elementi sopravvenuti, non è sufficiente una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo una maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio”.

La necessità di una motivazione rafforzata deve informare di sé, in ogni caso, il ragionamento posto a fondamento di una decisione opposta a quella adottata dal giudice di primo grado, anche quando la riforma abbia riguardato i soli effetti civili e anche ove sia stata disposta in secondo grado una perizia.

Nel caso esaminato, alla luce dei richiamati principi, doveva senz’altro escludersi che la Corte di appello avesse soddisfatto tali obblighi motivazionali, essendosi limitata ad intraprendere un autonomo percorso logico argomentativo, in contrasto con tutte le risultanze probatorie scientifiche acquisite nel corso del dibattimento, ivi comprese quelle risultanti dalla perizia espletata in appello, discostandosi dalla motivazione offerta dal primo giudice, senza confutarne in modo specifico i principali argomenti.

La redazione giuridica

Se sei stato/a vittima di un errore medico e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Arresto cardiaco prima di un intervento estetico, processo al via

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui