Confermate le conclusioni della Corte di appello in ordine alla causalità tra la condotta colposa del conducente di un autocarro e le lesioni mortali riportate nel sinistro dalla vittima
Per quel che riguarda la valutazione delle consulenze da parte dei giudici di merito, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, l’apprezzamento delle conclusioni dei consulenti. Inoltre, non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l’omesso esame critico di ogni più minuto passaggio delle relazioni tecniche, poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 10492/2021 respingendo il ricorso del conducente di un autocarro accusato di omicidio colposo in relazione al decesso di una donna morta per le multiple lesioni mortali riportate nel sinistro.
Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva riformato la pronuncia di prime cure, ritenendo che “la lesione del parenchima del fegato, dalla quale era scaturita una massiva emorragia interna, era attribuibile alla lesione originata dal sinistro stradale (trauma maggiore conseguente ad un impatto ad alta energia cinetica), manifestatasi, infine, con arresto cardiaco, emiperitoneo massivo, shock ipovolemico- emorragico, non contenibile chirurgicamente”. Disattendendo quindi le conclusioni cui era giunto il Giudice di prime cure, il Collegio distrettuale aveva rimarcato gli univoci dati tecnici riferibili alla dinamica dell’incidente stradale, causato dalla manovra di svolta a sinistra del conducente dell’autocarro, senza dare la precedenza all’autovettura della vittima che proveniva dall’opposto senso di marcia, in violazione degli artt.145, comma 2, e 154, comma 3 lett.b), Codice della Strada.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva vizio della motivazione con specifico riferimento al mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” in relazione alla necessità della c.d. motivazione rafforzata in caso di riforma della sentenza di assoluzione in grado di appello. A detta dell’imputato, la Corte territoriale non avrebbe mai considerato, almeno per confutarle, le memorie difensive presentate e finalizzate, la prima, a contrastare l’atto di appello del P.M., e la seconda l’esito della perizia; non avrebbe poi valutato il contenuto della sentenza assolutoria resa all’esito del giudizio abbreviato condizionato – acquisita in appello quale prova ex art.238 bis c.p.p. – ove si era esclusa una lesione del fegato in due tempi causata dall’incidente stradale, e dunque la responsabilità del conducente dell’autocarro; infine, avrebbe riportato soltanto le argomentazioni dei nuovi periti, aderendovi pedissequamente, senza esporre in maniera compiuta le tesi contrapposte, nonostante le sollecitazioni della difesa.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondate le doglianze proposte.
Per la Cassazione, infatti, il Giudice a quo aveva esaminato con scrupolosa attenzione l’esito dell’esame peritale collegiale, pervenendo alla condanna dell’imputato, all’esito di una motivazione ampia ed immune dal prospettato vizio di legittimità.
La Corte territoriale, dovendo superare il contrasto sorto tra gli esperti incaricati nel corso del giudizio di primo grado circa la riconducibilità causale della morte della vittima al traumatismo subito nell’incidente stradale provocato dal ricorrente, all’esito di attento esame di quanto esposto dai periti nella relazione collegiale e nell’esame orale, aveva affermato – con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria ma anzi frutto del ragionato sapere scientifico veicolato nel processo – che “la imponente, massiva, emorragia interna, accertata sia sintomaticamente, sia strumentalmente (con ecografia effettuata sulla paziente nel reparto di rianimazione), sia chirurgicamente nell’ultima fase operatoria, costituì unica ed esclusiva causa dell’evento, legata alla lesione del parenchima del fegato riscontrata e connessa in via esclusiva alla dinamica del sinistro stradale accaduto la mattina del 6 ottobre 2020, non contenibile chirurgicamente nonostante gli sforzi dell’equipe medica del polo ospedaliero”. Aveva quindi disatteso la conclusione cui era giunto il Tribunale, che, quasi “frazionando” la condotta colposa dell’imputato rispetto a quella susseguente tenuta dai diversi sanitari, “aveva ritenuto indimostrato il nesso eziologico in parola, accertato invece dai periti come punto di partenza del determinismo causale non solo delle lesioni traumatiche iniziali, ma anche del decesso” della donna.
La redazione giuridica
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